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Chiarimenti AE sulla nuova esenzione per i dividendi di fondi UE/SEE

13 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 327 del 11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova esenzione da ritenuta per i dividendi corrisposti a fondi UE/SEE introdotta con le modifiche all’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, apportate dall’articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Tale modifica è diretta a estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD), istituiti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, l’esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.

Ai fini della non applicazione della ritenuta, precisa l’Agenzia, è necessario che gli OICR soddisfino i requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

La disposizione in esame si applica agli utili “percepiti” a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o dalla relativa delibera di distribuzione.

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