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Giurisprudenza

Azione di responsabilità contro gli amministratori e delibera assembleare

1 Settembre 2021

Giuliano Rigatti, Avvocato, Cultore della materia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12568 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di azione sociale di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori, il giudice deve in via preliminare verificare la sussistenza della deliberazione assembleare che ne abbia approvato l’esercizio. Questa, infatti, rappresenta un elemento integratore della legittimazione processuale del legale rappresentante della società e, quindi, il requisito che, seppur suscettibile di regolarizzazione “ex tunc”, attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Da tale natura discende che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, la sua insussistenza, salvo il giudicato interno che, nella fattispecie in esame, non risulta essersi formato.

La decisione, inoltre, si sofferma sull’ammissibilità di un’azione di responsabilità promossa dall’organo amministrativo come sopra incaricato ma fondata su fatti diversi da quelli presi in considerazione dall’assemblea.

Secondo la Suprema Corte l’organo amministrativo è tenuto a conformarsi alle determinazioni della deliberazione assembleare. Da queste dipende l’ampiezza dei poteri spettanti agli amministratori nell’individuazione delle condotte asseritamente illecite prese ad oggetto dell’azione di responsabilità.
È, in altri termini, l’assemblea a delimitare e definire la legittimazione processuale del rappresentante che agisce in giudizio in nome e per conto della società.

Ove però la delibera dovesse contenere la descrizione di taluni fatti da contestare, ciò non comporterebbe, secondo la Corte, una preclusione rispetto al prospettarne in giudizio di ulteriori.
L’identificazione di determinati comportamenti, infatti, non costituisce un elemento rappresentativo della volontà assembleare di basare solo e soltanto su di essi l’azione di responsabilità deliberata ma, più semplicemente, potrebbe assumere valore meramente esemplificativo o indicare quali siano gli elementi imprescindibili della domanda, o, ancora, sottolineare il rilievo che l’assemblea assegna a quelle determinate condotte per le quali l’azione è deliberata.
Sarà quindi possibile che quest’ultima possa avere ad oggetto anche ulteriori fatti non menzionati, seppur collegati alle medesime condotte asseritamente illecite.

All’interpretazione delle deliberazioni assembleari, infatti, devono applicarsi le medesime regole dell’ermeneutica contrattuale, ove il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il dato letterale non sia oscuro o incerto, ma risulti incoerente con elementi esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti.

 

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