Nell’ambito di una scissione parziale, l’Agenzia delle Entrate è legittimata a rivalersi su tutte le società beneficiarie e sulla scissa – per i debiti fiscali di quest’ultima relativi a periodi d’imposta anteriori la scissione –, a prescindere dalle quote di patrimonio assegnate con l’operazione straordinaria.
Il principio contenuto nella sentenza in oggetto appare conforme ad un precedente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia (Cass nn. 13058, 13059, 13060/2015).
Nella fattispecie in oggetto, una società a responsabilità limitata impugnava una cartella di pagamento relativa a IRES e IRAP, con riferimento agli anni d’imposta 2005 e 2006.
Tale cartella era stata notificata alla contribuente in qualità di società beneficiaria di una scissione, come tale ritenuta coobbligata in solido con la società scissa.
In primo grado, la Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendone la responsabilità per le pendenze tributarie della società scissa nei soli limiti delle assegnazioni ricevute.
Successivamente, l’Agenzia delle Entratericorreva con successo in appello.
In particolare, la Commissione regionale riteneva che la contribuente fosse pienamente obbligata in solido con la società scissa.
Tale conclusione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, rigettava il ricorso presentato dalla contribuente, con il quale, tra l’altro, era contestata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente considerato il disposto dell’articolo 173, comma 12, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (che rimette l’adempimento degli obblighi tributari relativi a periodi di imposta anteriori all’operazione straordinaria alla società scissa).
A parere della Suprema Corte, nell’ambito di una scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione.
Dispone in tal senso l’articolo 173, comma 13 del TUIR, e tale impostazione è confermata dall’art. 15, co. 2, del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 472, nel prevedere la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie in relazione alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa.
Tale disciplina differisce da quella avente ad oggetto le responsabilità delle partecipanti la scissione sotto il profilo delle obbligazioni civili.
A tal proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato come non sia possibile una totale equiparazione tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie (Corte Cost. n. 90/2018).
Infatti, un’operazione straordinaria come la scissione può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, è da considerarsi adeguato e proporzionato un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.
Pertanto, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di rivalersi illimitatamente su tutte le società beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate con l’operazione straordinaria, era da considerarsi legittima.
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, condannando quest’ultima alla refusione delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria.