Il termine di 13 mesi previsto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 11/2010 ha natura di termine di decadenza, tale per cui, in assenza della richiesta di rettifica e/o di una contestazione del cliente del sistema bancario entro 13 mesi dal compimento dell’operazione inesatta o non autorizzata, è preclusa al medesimo la possibilità di contestarla e di ottenerne il rimborso in un tempo successivo alla inutile scadenza di detto termine. L’inutile scadenza del suddetto termine non può essere rilevata d’ufficio, ma deve formare oggetto di espressa eccezione di parte.
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