In sede di attuazione della Direttiva 2004/39/EC (MiFID), il regime transitorio dettato per i rapporti pendenti dall’art. 113 del Regolamento Consob n. 16190/2007 prevedeva che gli operatori qualificati, se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, fossero riclassificati come clienti al dettaglio.
Tuttavia, evidenzia la Corte, la conseguenza di eventuali inadempimenti non poteva riverberarsi sui rapporti contrattuali già in essere, in cui gli obblighi informativi erano stati già puntualizzati, dovendosi al più ritenere necessaria una modificazione dei contratti-quadro in vista della conclusione di nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari.
Né è possibile rintracciare nella sopracitata normativa transitoria alcun meccanismo di risoluzione automatica dei contratti in corso di esecuzione.