In tema di concordato preventivo, il disposto dell’art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall’art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato inefficace nei confronti del fallimento del socio moroso, all’epoca ammesso al concordato preventivo, la cessione della quota non liberata di quest’ultimo, operata dagli amministratori in favore di un altro socio della stessa s.r.l.).
(Massima Ufficiale)