1) In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l’abuso del diritto quelle operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) — si pensi all’acquisto e alla cessione, in rapida sequenza cronologica, di partecipazioni (iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra l’attivo circolante) — compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile, per esempio tramite la compensazione della minusvalenza generata dalla cessione “frettolosa” di una partecipazione, il cui valore non abbia subito una perdita durevole, con la plusvalenza generata da altra analoga operazione di compravendita di partecipazioni, con l’obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l’impresa, senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.
2) In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della Pubblica Amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, quali, per esempio, le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.