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Giurisprudenza

Cessioni infragruppo: sistema “a saldi aperti” coerente con il principio di continuità

8 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18056 – Pres. Crucitti, Rel. Venegoni

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento di un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la deduzione di quote di ammortamento a seguito dell’acquisto, da parte della società soggetta ad accertamento, di beni immobili da due società che con la cessionaria avevano optato per il regime di tassazione di gruppo.

In particolare, l’Agenzia riteneva che la deduzione fosse avvenuta in misura ritenuta superiore a quanto consentito dall’art. 123 tuir (applicabile ratione temporis), essendo stata operata la cessione “a saldi aperti” anziché “a saldi chiusi”.

Attraverso l’art. 123 tuir, la cedente e cessionaria partecipanti al consolidato potevano optare per la neutralità fiscale dell’operazione di cessione, evidenziando nella dichiarazione dei redditi la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ed il valore contabile. I beni ceduti in regime di neutralità mantenevano il valore fiscale precedentemente riconosciuto al bene trasferito.

In base alla stessa formulazione della norma, l’elemento fondamentale che caratterizza tale regime era quello di “continuità nei valori fiscali riconosciuti”.

Ciò premesso, la Corte ricorda come i sistemi a “saldi aperti” o “chiusi” non si differenziano per il risultato finale, che non cambia, bensì per la quota di ammortamento deducibile nel singolo periodo di imposta e, di conseguenza, la durata dell’ammortamento.

La modalità “a saldi aperti” risulta tuttavia più in linea con il principio di continuità richiesto dall’art. 123 tuir, perché mantiene esattamente gli stessi valori contabili nella modalità di iscrizione dopo la cessione, ed il cessionario non fa altro che raffigurare contabilmente una situazione che rappresenta la continuazione di quanto esposto dal cedente.

Nonostante la sostanziale continuità si verifichi anche con la modalità “a saldi chiusi”, infatti, la modalità a “saldi aperti” appare assicurare una continuità anche formale.

 

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