In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. Ne consegue che, in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di amministrazione controllata in epoca successiva all’erogazione dell’anticipazione, la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi che il mancato incasso non a sé imputabile.