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Giurisprudenza

Compensabilità di crediti erariali nel fallimento

5 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 16779 – Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa sulla compensabilità dei crediti erariali in costanza di fallimento, affermando il seguente principio di diritto:

“In materia di fallimento, in forza dell’art. 56 I. fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l’erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all’apertura della procedura medesima, mentre – al contrario – non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l’apertura della procedura”.

Infatti, i fatti costitutivi dei crediti oggetto di compensazione (la cui coesistenza segna il momento di operatività della fattispecie estintiva ai sensi dell’art. 1242 c.c.) si devono collocare nella fase antecedente l’apertura del concorso, posto che, in vista della tutela della par condicio creditorum, il patrimonio vincolato al concorso resta insensibile ad ogni evento successivo che abbia un effetto depauperatorio su di esso.

In forza di tale principio, la Cassazione ha ritenuto non applicabile la compensazione tra i crediti dell’Amministrazione finanziaria iscritti a ruolo antecedentemente alla dichiarazione del fallimento con il credito IVA venuto alla luce successivamente ed imputabile alla procedura e non al fallito.

 

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