In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d’acquisto stipulato dall’imprenditore istante non costituisce in sé una componente autonoma dell’attivo concordatario, attesi, per un verso la non attualità dell’effetto traslativo rimesso ad una successiva attività negoziale di entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., e, per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da parte del promittente venditore avuto anche riguardo all’efficacia prenotativa triennale della trascrizione ex art. 2645-bis c.c.
(Massima Ufficiale)