Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ai requisiti di opponibilità di una cessione di credito IVA.
In particolare, la Cassazione afferma il principio secondo cui il credito IVA può essere ceduto e la sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria richiede che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che sia alla stessa notificata nelle forme di legge.
Per contro deve ritenersi esclusa, ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un obbligo o onere di notifica della cessione anche all’agente della riscossione.