L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l’attività del fiduciario svolta nell’interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell’art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l’ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni.
Nel procedimento arbitrale riguardante l’accertamento dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace “inter partes” in virtù dell’incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l’oggetto del negozio.
(Massima Ufficiale)