Nel caso di cessioni intracomunitarie l’omessa o erronea indicazione del codice identificativo del cessionario non può essere ritenuta ragione che faccia venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 41 del d.l. 1993/331, convertito nella legge 1993/427.
Come già riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 15871 del 2016), il codice identificativo non costituisce un requisito sostanziale per l’applicazione del suddetto regime normativo, che è invece costituito dall’effettività dell’operazione, intesa come fuoriuscita della merce dall’Italia.