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Giurisprudenza

Lexitor: per il Tribunale di Vicenza la Direttiva UE non è self-executing

15 Giugno 2021

Giuseppe Spataro

Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, n. 1907 – G.U. De Giovanni

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Vicenza è intervenuto in merito all’efficacia della Direttiva 2008/48/CE (di seguito, la “Direttiva”) nel nostro ordinamento e la conseguente applicabilità della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 (di seguito, “Lexitor”).

Con riferimento alla richiesta attorea di rimborso pro quota degli oneri non maturati di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, il Giudice di Primo Grado ha evidenziato, in un primo momento, la necessità di distinguere tra gli oneri “up front”, riferiti alla fase preliminare e/o di formazione del rapporto contrattuale, e quelli recurring, relativi invero alla fase esecutiva del contratto e come tali destinati a maturare nel corso del tempo.

Solo in un secondo momento, ha posto la sua attenzione sulla possibile efficacia della Direttiva nel nostro ordinamento.

Allineandosi al filone giurisprudenziale già affermato, il Tribunale di Vicenza ha tuttavia precisato come “le sentenze della Corte di Giustizia Europea non vincolano, come noto, il Giudice nazionale; in concreto, il significato residuo da attribuirsi ad esse è quello di offrire una possibile interpretazione della norma comunitaria per l’interprete del singolo Paese”.

Pertanto, esaminando l’articolo 16 della Direttiva, non si può non prendere atto come “il contenuto sostanziale non sia stato trasposto nell’ordinamento nazionale, né d’altra parte risulta che la direttiva UE 2008/48 sia self – executing”.

In conclusione, arricchendo il già esistente dibattito, il Tribunale di Vicenza ha precisato come, nel caso de quo, si sia in presenza di una sentenza non vincolante, in relazione ad una norma che non ha cittadinanza e che, dunque, non è applicabile nell’ordinamento italiano.

 

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