Ai sensi dell’art. 2914, comma 1, n. 2 c.c., la cessione dei crediti anteriore al pignoramento è opponibile al creditore pignorante solo se notificata o accettata dal debitore ceduto prima del pignoramento, senza quindi attribuire rilievo alla data (anche se certa) della cessione stessa, anzi presupponendo che questa sia certamente anteriore al pignoramento.
Ai fini dell’opponibilità della cessione, pertanto, dovrà essere accertato se la data in cui la stessa sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto sia anteriore al pignoramento (avendo rilievo in tal senso l’effettiva conoscenza da parte del debitore ceduto e non una attività formale di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), indipendentemente dalla data del perfezionamento del contratto di cessione.