Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini d’acquisito di strumenti finanziari sia regolata tramite distinti rapporti bancari intestati a soggetti solo parzialmente coincidenti, ciascuno dei quali afferente ad un autonomo deposito amministrato e ad un proprio conto d’appoggio, si è in presenza di una pluralità di rapporti d’intermediazione, ciascuno dei quali da regolarsi tramite apposito contratto quadro a pena di nullità.
Infatti, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la parziale coincidenza degli intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto stipulato da uno o più degli stessi al rapporto costituito con gli altri, a ciò ostando la diversità delle parti, cui può ben corrispondere, e normalmente corrisponde, anche la disomogeneità delle condizioni concordate.