In materia di fideiussione, la Corte di Cassazione ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore di cui all’art. 1956 c.c. nell’ipotesi in cui, senza il consenso del garante, la banca eroghi credito pur potendo conoscere l’aggravamento delle condizioni patrimoniali della società garantita attraverso quell’attento esame dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi della società e delle risultanze dei pubblici registri, che può esigersi da un soggetto qualificato qual è un istituto di credito.