Con il provvedimento in oggetto, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il contratto di solidarietà si iscriva all’interno di una fattispecie complessa, comprensiva del contratto stesso e del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale che, in questo caso, assume natura di accertamento costitutivo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, nel caso in cui la procedura di mobilità già avviata dall’azienda non riesca a fronteggiare gli esuberi di personale intercorsi successivamente, anche a causa dell’aggravio della situazione di crisi pregressa, e che tale situazione sia oggetto di positivo scrutinio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve ritenersi legittima la sottoscrizione di un accordo di solidarietà di tipo difensivo, pur in vigenza della sopraindicata procedura di mobilità.