Il riconoscimento del diritto del conduttore ad una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento, costituisce specifica applicazione di un principio generale che presiede la disciplina delle locazioni, quello della sinallagmaticità fra godimento e corrispettivo, per cui ove quel godimento non è attuabile secondo le previsioni contrattuali il conduttore è abilitato a pretendere una riduzione del relativo corrispettivo e financo legittimato alla risoluzione del rapporto, quando quella diminuzione è tale da comportare il venir meno dello stesso interesse del conduttore alla persistenza della locazione.
Sulla base di tale principio di carattere generale, il Tribunale di Milano ha ravvisato nella chiusura degli immobili adibiti ad uso commerciali in conseguenza del blocco delle attività per il c.d. lock-down, un’ipotesi di impossibilità temporanea e parziale della prestazione dovuta dal locatore al conduttore.
Per effetto delle disposizioni emergenziali, infatti, la prestazione del locatore di assicurare il godimento dell’immobile per la destinazione contrattuale non è stata adempiuta nella sua interezza, essendo stato precluso, per una parte del periodo in questione, lo svolgimento dell’attività professionale per il quale esso era stato locato e quindi l’uso pattuito.
Per tale periodo, conclude il Tribunale, è ragionevole ritenere che l’importo dovuto a titolo di canone di locazione non sia dovuto nella sua interezza.