Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l’obbligo informativo a carico dell’intermediario nei confronti del cliente ha una funzione di orientamento di questi verso scelte di investimento realmente consapevoli, con la conseguenza che, ove l’intermediario proceda all’acquisto di titoli senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi, si ingeneri una presunzione di riconducibilità dell’operazione a tale inadempimento.
La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, conferma il suddetto principio, consolidando l’orientamento maggioritario della Corte medesima, già espresso in diverse precedenti pronunce (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I 14 novembre 2018, n. 29353 e Cass. Sez. I 28 febbraio 2018, n. 4727 successivamente richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. Sez. VI 3 ottobre 2018, n. 24142). Secondo tale orientamento, la mancata prestazione dell’informazione dovuta dall’intermediario “si manifesta, in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore” e da ciò ne consegue il danno derivante dall’esposizione dell’investitore inconsapevole ad un rischio di perdita del capitale che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Deve, dunque, presumersi che il cliente non avrebbe corso tale rischio se fosse stato informato in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
E’ opportuno segnalare, tuttavia, che rimane salva la possibilità dell’intermediario di addurre, quali prove contrarie, eventuali circostanze atte a interrompere il nesso eziologico al fine di vincere tale presunzione, le quali non possono in ogni caso consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass. Sez. I 17 aprile 2020, n. 7905).
La Suprema Corte statuisce inoltre che è corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo oggetto di acquisto in violazione degli obblighi informativi per quantificare il danno subito dall’investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per fatto imputabile all’intermediario inadempiente (cfr. Cass. Sez. I 29 dicembre 2011, n.29864).