Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha affermato la regula juris secondo la quale la prescrizione del diritto all’indennità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato matura la piena consapevolezza del pregiudizio indennizzabile che coincide con il completamento dei lavori dimostrabili con certezza.
Inoltre, la Corte di legittimità ha asserito che l’applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, presuppone la sussistenza di una prova certa idonea ad interrompere la prescrizione e costituire in mora il debitore.
In tema di ricorso per vizio motivazionale per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, è necessaria l’indicazione del fatto storico e tutti i dettagli che lo riguardano. Pertanto, una mera valutazione giuridica che non considera tempi e modi è inidonea ai fini dell’omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte, nella medesima sede, ha dato continuità all’orientamento secondo cui l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”.