La Cassazione torna ad occuparsi della questione dell’estensione delle qualifiche soggettive ex art. 2639 c.c., sostenendo che “alla domanda se si possa ipotizzare, ai fini dell’attribuibilità ad un soggetto di una condotta qualificata come bancarotta fraudolenta patrimoniale […], il suo esercizio di fatto delle funzioni di direttore generale, sembra perciò senz’altro doverosa una risposta affermativa. Né assume particolare spessore, in concreto, il tema di quali possano essere dette funzioni”.
Sul punto, la sentenza ritiene inaccettabile in ambito penale la tesi, elaborata dalla giurisprudenza civile con riferimento all’art. 2396 c.c., secondo cui l’indeterminatezza normativa relativa al ruolo svolto dal direttore generale non permetterebbe di estenderne il regime al di fuori dei casi di nomina statutaria (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 05 dicembre 2008, n. 28819; Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2015, n. 23630, secondo cui non è possibile alcuna interpretazione estensivo o analogica che consenta di allargare il regime eccezionale di responsabilità previsto per la figura del direttore generale). Tale operazione risulterebbe impossibile in quanto l’equiparazione statuita dall’art. 2396 c.c. fra direttore generale ed amministratore rileverebbe esclusivamente ai fini della responsabilità civile, mentre in sede penale la disciplina di riferimento è quella dell’art. 2639 c.c.
Pertanto, lo stesso percorso ermeneutico già svolto in giurisprudenza con riferimento alla figura dell’amministratore di fatto (in relazione alla quale si è quasi esclusivamente concentrata la giurisprudenza) dev’essere riproposto anche con riferimento al direttore generale, essendo tale risultato imposto da regole di elementare ragionevolezza. Nello specifico, possono essere traslati anche a tale ultima figura i seguenti principi: l’estensione delle qualifiche soggettive è operabile anche in ambito fallimentare e non solo con riferimento ai reati societari (Cass. pen., Sez. V, 10 settembre 2020); l’esercizio di fatto dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione deve essere “significativa” e “continuativa”, ma ciò non impone necessariamente l’esercizio di tutti i poteri attribuiti all’organo di gestione, bastando l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, a carattere non episodica od occasionale; la posizione del soggetto di fatto deve infine essere determinata con riferimento a quelle disposizioni civilistiche che, regolando l’attribuzione della qualifica, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale (Sui criteri legittimanti l’estensione delle qualifiche soggettive, A. Rossi, I criteri per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito delle società: l’estensione delle qualifiche soggettive, in A. Rossi (a cura di) Reati tributari, Torino, 2005, 82; G.G. Sandrelli, Il soggetto “di fatto” nei reati societari e fallimentari e l’introduzione del “nuovo” art. 2639 c.c., in Fa, 10/2007, 1171).).