Non vi è carenza di legittimazione attiva del cessionario – che agisca per l’adempimento dell’obbligazione – per asserita mancanza di notifica delle comunicazioni ex art. 1264 c.c., qualora l’avviso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, indichi gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentendo di individuare i singoli rapporti ceduti senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Nella fattispecie, l’avviso pubblicato nella G.U. permetteva di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti.
Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Napoli è intervenuto in materia di cessione dei contratti bancari ex art. 58 TUB.
Con atto di citazione, si proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il cessionario ingiungeva al debitore ceduto di corrispondergli una somma di denaro. Il credito derivava da un contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulato tra la cedente e il debitore ceduto. La cessione del rapporto creditizio era avvenuta mediante una operazione di “cessione in blocco dei crediti”.
In sede di opposizione, parte opponente eccepiva la “carenza di legittimazione” attiva della creditrice opposta per asserita mancanza di notifica delle comunicazioni ex art. 1264 c.c., richiedendo di “accertarsi la regolarità dei contratti di cessione…”.
Sul punto, il Tribunale di Napoli ha richiamato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco dei crediti. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
A tal proposito, il giudice di prime cure ha sottolineato come “la circostanza che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell’atto di cessione”. Ha ribadito, quindi, in linea con l’orientamento della Suprema Corte, che per la validità della cessione dei crediti in blocco “non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti”.
Il Tribunale di Napoli, ancor prima di vagliare la validità della cessione, si è soffermato sull’assolvimento dell’onere della prova che incombe sul creditore, rilevando che il cessionario ha dimostrato la propria legittimazione attiva mediante l’allegazione del contratto di credito al consumo e della documentazione attestante le avvenute cessioni del credito, in particolare la comunicazione ex art. 58 TUB. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie ricorressero gli “elementi comuni” che consentivano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui il rapporto creditizio sub judice.
Invero, ha affermato che “i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti”.
Pertanto, nel rigettare l’opposizione, il Tribunale di Napoli ha sancito che non vi è carenza di legittimazione attiva del cessionario in presenza di una operazione di cessione in blocco dei crediti che non annoveri specificamente il rapporto di credito contestato, laddove gli “elementi comuni” presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti ceduti senza incertezze.