Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il soggetto che svolge attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ai fini dell’inquadramento previdenziale, non è soggetto all’obbligo d’iscrizione di cui all’art. 44. Comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. Con L. n. 326 del 2003).
La Corte di legittimità con la suddetta pronuncia ha dato continuità a quanto è stato in precedenza affermato dalla Cass. n. 1768 del 2018 (cfr. Cass. n. 6779 del 2020).
Il produttore diretto di assicurazione, dunque, che svolge la sua attività in forma di impresa deve iscriversi presso la gestione commercianti ordinaria, invece se la medesima attività viene esercitata con l’apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00, in tal caso dovrà iscriversi presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (cfr. Cass. n. 30554 del 2018).