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Giurisprudenza

Il conflitto di interessi nel voto sulla proposta di concordato fallimentare

5 Maggio 2021

Giulia Pancioli, Dottoranda in Diritto Commerciale presso l’Università di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948 – Pres. Magda, Rel. Pazzi

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Nella pronuncia in commento la Suprema Corte affronta la questione dei limiti all’esercizio del diritto di voto nell’approvazione della proposta di concordato fallimentare, ritenendo che, pur mancando una previsione di carattere generale che disciplini il conflitto di interessi dei votanti, sia necessario estendere i divieti specifici contenuti nell’art. 127 co. 4° e 5° l.fall. a “tutte le ipotesi di conflitto tra l’interesse comune della massa e quello del singolo creditore”.

Nel caso di specie, la proposta di concordato presentata da una delle società creditrici era stata approvata con il voto determinante di una società da quest’ultima controllata, così da configurare, secondo la Suprema Corte, una situazione di conflitto di interessi non dissimile da quello che si creerebbe nei casi specifici prefigurati dall’art. 127 co. 4° e 5°, qualora ad esprimere un voto sulla proposta siano i creditori congiunti del fallito oppure le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che: “Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell’ambito delle società (nel senso previsto dall’art. 2373 cod. civ. per la società per azioni e dall’art. 2479-ter cod. civ. per quella a responsabilità limitata), dato che l’art. 127, commi 5 e 6, l. fall. indica soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto dettate dall’esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l’interesse comune della massa e quella del singolo, il divieto di voto deve essere esteso anche a tutti gli altri casi, anche se non espressamente disciplinati, in cui sussiste la medesima situazione di contrasto, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne discende che il disposto dell’art. 127, comma 6 l.fall. deve essere interpretato in maniera estensiva, in modo che la regola sia applicabile non soltanto alle ipotesi di conflitto di interessi menzionate al comma precedente, ma anche a tutte le ipotesi di esclusione dal voto per conflitto di interessi”.

Infatti, come viene motivato nella sentenza, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 17186/2018), le limitazioni dell’autonomia negoziale che i singoli partecipanti subiscono in ambito concordatario, in funzione della realizzazione di un interesse comune, non consentono che la decisione assunta dalla maggioranza sia vincolante nei confronti della minoranza, qualora sia influenzata in maniera significativa dalla presenza di un conflitto di interessi in capo a taluno dei suoi componenti.

Per queste ragioni, qualora la proposta di concordato fallimentare provenga da un creditore e sia approvata con il voto favorevole e determinante di una sua società controllata, deve ritenersi parimenti sussistente un conflitto di interessi in danno dei creditori della procedura che rende necessaria l’esclusione del soggetto in conflitto dal voto e dalle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta.

 

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