In tema di imposta di registro, nell’ipotesi di conferimento di immobili in società, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società, in quanto, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 – il quale ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE – ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività ed i beni conferiti.