Rientrano tra le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata che sono sottratte, in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, alla competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario, anche quelle che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale (anche nella sua fase c.d. stragiudiziale) e ai loro riflessi circa la legittimità o meno del comportamento dell’intermediario di non rendere disponibili al cliente somme risultanti sul suo conto corrente ma oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.