Il nuovo strumento delineato dall’art. 13 lett. m) del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), predisposto dal legislatore a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia, si caratterizza quale forma di sostegno all’impresa, da realizzare mediante erogazione di danaro posta a carico della banca, a titolo di finanziamento (non già di elargizione), assistita dalla concessione di una garanzia gratuita da parte del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/1996 in favore del finanziatore.
Al processo di erogazione del credito, demandato alla banca finanziatrice, è associato il rilascio di una garanzia pubblica a copertura del debito, con funzione di stimolo e facilitazione indiretta alla concessione del credito, posto che, grazie alla garanzia statale, possono rendersi non necessarie altre garanzie aggiuntive a carico dei beneficiari.
L’operatività automatica della garanzia non vuol dire che la banca sia esonerata dal compiere un’analisi del merito creditizio del richiedente nonchè dei presupposti legittimanti l’erogazione finanziaria (situazione di crisi temporanea ed indotta dagli effetti della pandemia).
In caso di mancanza di tali presupposti la banca non è obbligata a concedere il finanziamento, infatti, evidenzia il Tribunale, in caso contrario il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente, come accaduto per la richiesta di moratoria prevista dal Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).