In tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore; nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’ interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
In tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di, poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Pertanto, per distinguere un tipo dall’altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava alcun specifico obbligo di destinazione delle somme erogate. La qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.