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Dossier

Home banking | Frode telematica | Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede

Collegio di Milano, 22 giugno 2010, n.584

3 Agosto 2011

Devono ritenersi comportamenti concorrenti tenuti dalle parti in violazione dei rispettivi obblighi contrattuali oltre che del generale obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto prescritto dall’art. 1375 c.c. che impone a ciascuno dei contraenti di agire in modo da preservare gli interessi, nell'ordine: 1) l’insufficiente custodia dei codici di accesso da parte della cliente; 2) l’insufficiente ed inadeguata tutela offerta dalla banca al sistema di home banking; 3) l’omissione di una tempestiva ed efficiente attività della banca per ottenere dall’intermediario del beneficiario il blocco del pagamento e da parte della Polizia Postale l’immediato intervento volto ad impedire la consumazione del reato denunciato.


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