La vendita (per mezzo del “prelievo” dal deposito titoli del cliente) delle azioni in seguito all’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’azionista che, detenendo una partecipazione superiore al 5%, ha esercitato il diritto di riscattare tutte le partecipazioni inferiori al 2% del capitale sociale posseduto dagli altri azionisti, è operazione non soggetta a discrezionalità né della banca stessa né dei detentori di azioni. In tale ipotesi, la condotta dell’Intermediario deve ritenersi perfettamente conforme ai canoni di diligenza e correttezza, non potendosi ravvisa in un siffatto comportamento alcuna violazione dell’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2°, cod. civ., né dell’obbligo di buona fede e correttezza ex art. 1175, cod. civ..
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