SOMMARIO: 1. Analisi di scenario. 2. Il Decreto Cura Italia. 3 L’Accordo ABI per il credito 2019 e l’addendum 2020. 4. Convenzione ABI del 30 marzo 2020 in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020
1. Analisi di scenario
La crisi 2008 aveva origine finanziaria, coinvolgendo direttamente il sistema bancario e finanziario individuato quale “problematico” e, come tale, da supportare e riformare per limitare gli effetti negativi sul sistema economico e produttivo.
Come in un gioco di specchi, lo “shock” 2000 connesso all’epidemia Covid 2019 coinvolge direttamente il sistema economico – produttivo, da supportare con interventi di natura pubblica e privata, al fine di evitare strutturali fenomeni recessivi che, inevitabilmente, avrebbericadute negative anche sul sistema bancario e finanziario.
Le banche che nel 2008 erano indicate tra i “problemi”, oggi possono rappresentare un veicolo di “soluzione”, ciò anche in ragione del registrato incremento degli ultimi anni delle dotazioni patrimoniali e della qualità degli attivi.
Non sorprende, quindi, come i recenti (e primi) interventi delle istituzioni, comunitarie e nazionali, a sostegno del sistema economico produttivo abbiano interessato le banche quale veicolo di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie.
Pur in quadro “emergenziale” in cui è lecito attendersi ulteriori interventi e misure, l’obiettivo precipuo del presente contributo è di esaminare, con un approccio pratico ed operativo, le misure adottate che impattano direttamente su banche e intermediari finanziari, quali contenute nel c.d. Decreto Cura Italia, nell’Accordo ABI per il credito 2019 e l’addendum 2020, nonché nella.
Trattasi di misure, di carattere pubblico e privato, che prevedono interventi a favore di imprese e famiglie consumatori.
In merito a tali attuali misure ed a quelle che potranno in futuro essere adottate in risposta all’emergenza economica connessa all’emergenza sanitaria Covid 2019, le banche e gli intermediari finanziari a rispettare le norme di natura contabile e prudenziale. In un importante statement del 25 marzo 2020, l’EBA ha evidenziato alle banche che le misure di moratoria, pubbliche e private, connesse all’emergenza Covid 2019, non dovranno essere classificate “automaticamente” quale misure di “forberance” ai sensi dell’IFRS 9, ma nondimeno non possono essere disapplicate gli obblighi delle banche e degli intermediari finanziai di stimare la qualità del credito delle posizioni che beneficiano di tali misure, anche al fine di identificare posizioni di crediti deteriorati[1].
2. Il Decreto Cura Italia
Fin dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 (pubblicata in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020), la diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata ritenuta, stante il disagio economico in grado di provocare, causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 c.c..
Già l’articolo 1[2] dell’ordinanza predetta prevedeva la possibilità, per i titolari di mutui relativi ad edifici ubicati in determinati comuni (indicati nell’Allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e, a seguito del Dcpm del 9 marzo 2020, da ritenersi estese a tutto il territorio nazionale[3]) ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), di chiedere – previa richiesta e presentazione di autodichiarazione con indicazione del danno subito – la sospensione del mutuo, onerando, all’articolo 2, banche e intermediari di rendere nota tale misura informando i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle proprie filiali, nonché pubblicando l’informazione sul proprio sito Internet, pena la sospensione automatica delle rate in scadenza fino al 14 novembre 2020.
Sulla scorta di quanto già disciplinato dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile di cui sopra, stato adottato il Titolo III del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) dedicato alle “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, strutturate come misure eccezionali, limitate nel tempo nonché circoscritte da un punto di vista soggettivo ed oggettivo, si pongono a sostegno della liquidità di famiglie, lavoratori e imprese.
Le norme e le misure del Titolo III del DL “Cura Italia” possono essere ricondotte e analizzate seguendo due filoni logici argomentativi, ossia:
- 2.1. le disposizioni che riguardano le persone fisiche, relative al comparto dei mutui “c.d. prima casa”, di cui all’art. 54 DL n. 18/2020 (rubricato “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”) e all’art. 26 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”;
- 2.2. le disposizioni per le piccole-medie imprese (PMI), di cui all’art. 56 DL n. 18/2020 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19”, nonché all’art. 49 DL n. 18/2020 “Fondo centrale di garanzia PMI”.
2.1. Le disposizioni che riguardano le persone fisiche
Procedendo con ordine, l’art. 54 del DL “Cura Italia”[4], letto in combinato disposto con l’art. 26, comma 1 DL 9/2020[5], prevede la possibilità, per i soggetti che ne facciano richiesta, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate dei contratti di mutuo riferibili all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale dei mutuatari, come disciplinata nel “Fondo di Solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini” di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge 244/2007[6].
Più nel dettaglio, l’art. 26, comma 1, DL 9/2020, disponendo l’integrazione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 479 della Legge 244/2007, con l’aggiunta della lettera c-bis, ha esteso l’applicazione del Fondo di Solidarietà anche ai soggetti che versino, attualmente, in uno stato di difficoltà economica dovuto alla sospensione del (proprio) lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni a causa del dilagare dell’epidemia da Covid-19.
Ferma l’estensione delle causali oggettive, l’art. 54 DL n. 18/2020 è, invece, intervenuto sotto il profilo soggettivo estendendo l’ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Si conviene nel ritenere che l’obiettivo di tali disposizioni sia da individuarsi nel tentativo di offrire un supporto immediato anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, i quali possono trovarsi in uno stato di difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale a seguito della chiusura forzata delle attività commerciali e professionali legate alla contingente emergenza sanitaria.
Tuttavia, la possibilità per le predette categorie di usufruire dei benefici del fondo è condizionata i) alla presentazione di una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ii) ad un forte ed apprezzabile calo del fatturatosuperiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
La sospensione di cui al Fondo di Solidarietà che precede, considerato che l’art. 54, comma 3 DL “Cura Italia”[7] demanda ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’adozione delle disposizioni necessarie per la sua attuazione, è stata oggetto di integrazioni strutturali a seguito della pubblicazione del Decreto del MEF del 25 marzo 2020[8].
Con detto Decreto del 25 marzo 2020 il MEF – oltre ad avere adottato le disposizioni necessarie per l’attuazione delle misure di cui all’art. 54 del DL “Cura Italia” per consentire l’accesso tempestivo alle agevolazioni ivi previste ed offrire un rapido ristoro a coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo “prima casa” in ragione della epidemia – ha altresì contribuito a chiarire alcuni aspetti operativi che interessano banche ed intermediari finanziari.
Il MEF, dopo aver puntualizzato quali siano le situazioni che rilevano ai fini dell’accesso al Fondo[9]e cosa si debba intendere per lavoratore autonomo e libero professionista[10], ha espressamente introdotto, all’art. 1, comma 3, la possibilità di reiterare la sospensione delle rate dei mutui, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo e tenendo conto che la durata massima complessiva della sospensione è pari a 18 mesi[11].
In tal modo, anche il Decreto del MEF conferma che le misure previste all’art. 54 del DL “Cura Italia” sono connotate da un carattere eccezionale e straordinario, derogando la normale disciplina del FondoGasparrini che, al comma 476 prevede, invece, che il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte, e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Infine, per quanto di stretto interesse per banche e intermediari finanziari, l’art. 2, comma 1 del richiamato Decreto MEF del 25 marzo 2020, in attuazione dell’art. 54, comma 2 del DL “Cura Italia”, prevede espressamente che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo di Solidarietà rimborsi alle banche gli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Fermo quanto precede, si ritiene che gli artt. 26 e 54, letti alla luce del Decreto MEF del 25 marzo 2020, si compongano alla stregua di disposizioni di carattere speciale rispetto alla più generale previsione di sospensione dei mutui di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020, poiché nella disciplina del Fondo Gasparrini[12] è fatto puntuale riferimento alla sola categoria dei mutui prima casa, i quali, tuttavia, possono manifestarsi tanto nella forma dei mutui c.d. “fondiari” quanto nella forma dei c.d. “ipotecari”.
Ne consegue pertanto che, le banche, ferma la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e previa autodichiarazione, per valutare se un mutuo possa essere effettivamente ammesso al beneficio della sospensione del Fondo di Solidarietà, debbano verificare la natura del mutuo, ossia che sia stato concesso limitatamente all’acquisto della prima casa, prescindendo dal fatto che possa essere ipotecario o fondiario.
2.2. Le disposizioni che riguardano le piccole-medie imprese (PMI)
Per quanto attiene alle misure previste a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, rilevano in particolare:
- la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 56 del DL “Cura Italia”;
- i nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le micro, piccole e medie imprese, di cui all’art. 49 del DL “Cura Italia”.
La previsione di cui all’art. 56 del DL “Cura Italia”[13] consiste in una misura straordinaria volta ad aiutare le PMI a superare la caduta produttiva connessa alla corrente epidemia, con lo scopo di evitare che un calo della domanda molto forte (si auspica limitato nel tempo) abbia effetti permanenti sull’attività di un gran numero di imprese e sia amplificato dai meccanismi finanziari.
In particolare, le imprese danneggiate che presentano esposizioni debitorie (non deteriorate) nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati a concedere credito possono beneficiare, dietro specifica comunicazione con la quale autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, di quanto segue:
- in relazione alle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 (o alla data di pubblicazione del DL “Cura Italia”), queste non possono essere revocate (sia per la parte utilizzata sia per quella inutilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza formalità, al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono altrettanto coerentemente prorogati;
- il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Conseguentemente, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (unitamente agli elementi accessori) senza formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari che per le imprese. E’ facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
Tuttavia, come nel caso dell’ammissione al Fondo Gasparrini, la possibilità per le PMI di beneficiare delle misure di cui sopra è condizionata al soddisfo di alcuni requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi, ossia:
- possono beneficiare della moratoria solo le PMI italiane che alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 avevano già ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari;
- la moratoria in oggetto si rivolge specificatamente alle PMI che, benché non presentino esposizioni già deteriorate, hanno subito in via temporanea una carenza di liquidità per effetto dell’epidemia da Covid-19;
- le imprese sono tenute ad autocertificare[14] di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della corrente epidemia Covid-19 e che la momentanea insufficienza di liquidità delle medesime non implichi modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.
Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire – come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso – che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Fermo quanto precede, si rileva che le misure di cui all’art. 56, comma 2, lett. a), b), c) del DL “Cura Italia” sono limitate da un punto di vista oggettivo, in quanto la possibilità per gli imprenditori di beneficare della revoca, della proroga o della sospensione è circoscritta a specifiche tipologie di finanziamento.
L’intento del legislatore è quello di intervenire in modo puntuale sui principali canali di finanziamento di cui l’impresa si avvale nello svolgimento della propria attività, tenendo in debito conto le caratteristiche intrinseche degli stessi nonché le eventuali garanzie annesse.
In particolare, in funzione delle distinte forme tecniche occorre evidenziare che:
- la lett. a) dell’art. 56, comma 2del DL “Cura Italia”, prevede che le banche e gli intermediari finanziari non possano revocare i) le aperture di credito a revoca (aperture di credito a tempo indeterminato) e ii) i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti. Pur nella specificità della disposizione, potrebbero nascere incertezze in relazione a cosa possa essere ricondotto alla categoria dei c.d. “prestiti”. Da una lettura di insieme, pur considerando che l’espressione prestiti è soggetta a diverse letture, si ritiene che in tale categoria possono essere fatti rientrare tutti i crediti concessi “a fronte di anticipi sui crediti” tra i quali si menzionano aperture di credito ex art. 1842 c.c., finanziamenti erogati a fronte di cessione di crediti (pro soluto o pro solvendo), anticipi o sconti bancari;
- la lett. b) dispone la proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali, in tale categoria dovendosi ricomprendere le aperture di credito, i fidi, gli anticipi e finanziamenti con rimborso “a scadenza” e privi di un piano di rimborso rateale;
- infine, la lett. c) prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e finanziamentia rimborso rateale e dei canoni dei contratti di leasing in scadenza al 30 settembre 2020 fino al 30 settembre 2020.
Stante la rilevanza e la portata delle misure in oggetto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito delle indicazioni fornite nelle FAQ del 22 marzo 2020[15], ha fornito un contributo chiarificatore in relazione alle predette disposizioni, precisando che:
- per “elementi accessori” (di cui all’art. 56, comma 2, lett. b) del DL “Cura Italia”) si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, i contratti in derivati, garanzie e contratti assicurazioni. Tali contratti “accessori” sono prorogati, senza formalità, automaticamente, seguendo le sorti del contratto originario;
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla all’art. 56, comma 2, lett. a) del DL “Cura Italia”, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
- il periodo di sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del DL “Cura Italia” comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020.
Anche la Banca d’Italia, con comunicazione del 23 marzo 2020 (recante “Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi”), è intervenuta sul tema delle moratorie straordinarie relative alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche di cui all’Art. 56, comma 2 lett. a), b), c) del DL “Cura Italia”, puntualizzando che banche e intermediari devono tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
In particolare, Banca d’Italia ha precisato che nel caso di imprese beneficiarie delle predette previsioni moratorie, nella segnalazione della relativa posizione debitoria, le banche e gli intermediari dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto e, pertanto, non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale Rischi.
Tuttavia, nel caso di imprese beneficiarie della sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del DL “Cura Italia”, nella segnalazione della relativa posizione debitoria, le banche e gli intermediari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi.
Inoltre, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, le banche e gli intermediari finanziari dovranno interrompere il computo dei giorni di persistenza di eventuali inadempimenti già in essere.
Occorre segnalare che le operazioni di sostegno finanziario alle PMI, analizzate nel presente paragrafo, quali disciplinate nell’art. 56, comma 2 del DL “Cura Italia” sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore è tenuto a trasmettere una richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito, con le modalità che verranno indicate dal gestore del Fondo di garanzia PMI. La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
Volgendo l’attenzione al Fondo di Garanzia PMI, occorre considerare l’art. 49 del DL “Cura Italia”[16], il quale prevede nuovi interventi che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente legato all’emergenza in essere, dell’ordinaria disciplina del Fondo[17], improntata in un’ottica sistematica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese, a partire dall’incremento del Fondo stesso per un importo complessivo di 1,5 miliardi di Euro.
Più nel dettaglio, il citato l’art. 49 del DL “Cura Italia”, al comma 1, prevede per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 che:
- la copertura del Fondo di Garanzia, concessa a titolo gratuito, sia pari all’80% in caso di garanzia diretta (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di Euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario alla condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di un credito aggiuntivo pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere e rinegoziato;
- per le operazioni soggette alla Garanzia del Fondo per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato (anche su propria iniziativa) la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento o della sola quota capitale[18], in connessione degli effetti causati dall’epidemia da Covid-19, risulterà estesa la durata della garanzia del Fondo;
- sono, infine, ammissibili alla garanzia del Fondo anche i nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, concessi a favore di persone fisiche che esercitano una attività di impresa, arti o professioni assoggettate alla disciplina del Fondo, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come risultante da autocertificazione. Nei confronti di tali soggetti l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente.
Fermo quanto precede, similmente a quanto è stato rilevato in relazione ad altre misure che precedono e con precipuo riferimento all’impatto sulle banche, si rileva che anche l’art. 49 del DL “Cura Italia”, e in particolare il suo comma 1, lett. f,) non può essere applicato indistintamente a tutti i finanziamenti ad oggi esistenti, bensì, può essere applicato solo in relazione alle operazioni per le quali le banche hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento medesimo a causa della corrente emergenza.
Infine, un’ulteriore nota pratica per banche e intermediari in merito al beneficio della garanzia del Fondo per i debiti che sono stati oggetto di rinegoziazione tra le parti, riguarda la circostanza che anche la possibilità di rinegoziazione del debito possa essere esperita limitatamente al periodo di 9 mesi. Pertanto, qualora tale operazione avvenga oltre detto termine, il debito rinegoziato non potrebbe essere ammesso alla Garanzia.
Stante la contingente carenza di liquidità, nonché la sensibile decrescita produttiva, anche il Fondo medesimo, con la Circolare n. 8/2020 del 19 marzo 2020[19], è intervenuto direttamente sulla disciplina di cui all’art. 49 del DL 18/2020, deliberando i) di applicare tali disposizioni anche alle imprese che presentino delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentano rate scadute anche da più di 90 giorni; ii) di ritenere ammissibili alla Garanzia anche i finanziamenti a fronte di operazione di rinegoziazione del debito di impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione e iii) la possibilità di applicare quanto previsto al punto ii) che precede anche alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dello stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario che non siano già garantiti dal Fondo.
Inoltre, con il Comunicato Stampa congiunto del 29 marzo 2020[20], stante la grave carenza di liquidità e il blocco di gran parte delle attività produttive, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, congiuntamente a Banca d’Italia, ABI e Mediocredito Centrale (MCC) hanno dichiarato di aver costituito una “Task Force” con l’intento di assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto di cui all’art. 49 del DL 18/2020, nonché della moratoria straordinaria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, professionisti e ditte individuali di cui all’art. 56 del medesimo decreto.
Ulteriore obiettivo della “Task Force”, stante la repentina adozione di nuovi provvedimenti di attuazione delle misure a sostegno della liquidità, sarà certamente quello di tenere costantemente aggiornate banche, intermediari finanziari e i soggetti interessati in merito alle nuove procedure, al fine di agevolarne l’utilizzo e promuovendo un tavolo di lavoro coordinato.
L’intento è, nuovamente, quello di favorire lo scambio delle informazioni anche al fine di poter individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la soluzione.
Da un punto di vista operativo, si rileva che le banche e gli intermediari finanziari che abbiano concesso, su espressa richiesta dei clienti ovvero di propria iniziativa, la sospensione delle rate del finanziamento, rispettivamente ai sensi dell’art. 56 DL 18/2020 o ai sensi della Convenzione ABI di cui si dirà al paragrafo successivo, sono tenuti a comunicare al Fondo di Garanzia l’avvenuta concessione delle sospensione, così da permettere allo stesso di provvedere alla contestuale estensione della garanzia sul finanziamento.
3. L’Accordo ABI per il credito 2019 e l’addendum 2020
L’Associazione Bancaria Italiana ha adottato misure volte a evitare che la situazione causata dalla diffusione del Covid-19 possa causare disagi al sistema economico italiano.
Partendo dall’Accordo per il credito, sottoscritto da ABI e specifiche associazioni di rappresentanza delle imprese al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale a livello nazionale ed europeo, i medesimi soggetti hanno sottoscritto altresì un addendum al predetto accordo per il credito 2019 prevendo, in particolare, l’estensione ai finanziamenti contratti fino al 31 gennaio 2020 della misura “Impresa in Ripresa 2.0”, che altrimenti sarebbe stata applicabile unicamente ai finanziamenti conclusi prima della sottoscrizione dell’accordo 2019.
Tale misura prevede la possibilità per le PMI di i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Requisiti per poter chiedere la sospensione o l’allungamento del finanziamento sono l’assenza, al momento di proposizione della domanda, di posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), nonché non aver già beneficiato nei 24 mesi precedenti la domanda di ulteriori sospensioni o allungamenti (ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale).
Ulteriore requisito necessario, nel caso in cui il finanziamento sia assistito da garanzia, è l’estensione della medesima garanzia per il periodo di sospensione o allungamento richiesto.
Per quanto attiene alla sospensione del finanziamento, questa può essere richiesta al massimo per un periodo di 12 mesi. Conseguentemente, il piano di ammortamento del finanziamento verrà dilazionato per un analogo periodo (per le operazioni di leasing è altresì postergata la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto).
Il pagamento degli interessi sul capitale sospeso è corrisposto alle scadenze originarie, con possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale è realizzata l’operazione di sospensione unicamente in funzione degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base.
Per le richieste di allungamento, diversamente, il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.
Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Come per le richieste di sospensione, è prevista la possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale è realizzata l’operazione di sospensione unicamente in funzione degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima, ma l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse, deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
È rilevante sottolineare che sia nell’accordo originario che nell’Addendum è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
4. Convenzione ABI del 30 marzo 2020 in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020
Gli artt. da 19 a 22 del Decreto “Cura Italia” prevedono particolari misure volte ad ampliare in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito fornendo supporto ai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla diffusione del Covid-19.
In particolare, i datori di lavoro dotati dei requisiti di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale ovvero all’assegno ordinario, possono presentare la relativa domanda utilizzando la specifica causale “emergenza Covid-19” con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e, dunque, anche retroattivamente, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Nell’ottica di semplificazione del procedimento, peraltro, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza di alcuni procedimenti stabiliti dal D.Lgs. 148/2015.
Inoltre, i datori di lavoro che stiano beneficiando di un trattamento di cassa integrazione e guadagni straordinaria, ovvero coloro che sono iscritti al FIS e che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19” per un periodo non superiore a 9 settimane, che sostituisce e sospende il trattamento di CIGS o FIS in corso.
Infine, i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di accesso ai trattamento di cassa integrazione e guadagni straordinaria, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e, comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Specifici requisiti e modalità di accesso sono dettati dagli accordi quadro stipulati dalle Regioni e le Province autonome con le parti sociali.
Sulla base di tali disposizioni è stato sottoscritto in data 30 marzo 2020 dall’ABI e dalle principali organizzazioni sindacali confederali unitamente ai sindacati del settore bancario una specifica convenzione, sulla scorta della precedente convenzione del 15 aprile 2009 in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di evitare difficoltà di carattere finanziario ai lavoratori dipendenti in carenza di anticipazioni da parte del datore di lavoro e nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS.
La Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione – da parte delle banche che applicano la Convenzione – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei prestatori di lavoro, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.
I soggetti che possono presentare domanda (anche in modalità telematica) di anticipazione presso le banche che applicano la Convenzione sono i/le lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del DL “Cura Italia” e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 DL “Cura Italia” delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
In linea pratica l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale – orinario e in deroga – avverrà tramite l’apertura di credito in conto corrente, per un importo forfettario complessivo pari ad Euro 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale). Qualora nelle more dovesse intervenire disposizioni legislative che proroghino il periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga, l’apertura di credito potrà essere reiterata.
L’INPS provvederà a versare il trattamento di integrazione salariale che, da un lato, estinguerà il debito residuo di cui alla predetta apertura di credito.
La banca potrà procedere a richiedere il pagamento del debito residuo unicamente in due casi, ossia nel caso in cui l’INPS non provveda entro il termine di sette mesi di cui sopra al pagamento delle somme risultanti dall’apertura di credito, ovvero nel caso in cui la richiesta di integrazione salariale del lavoratore non sia accolta. In entrambi i casi la banca dovrà comunicare il saldo del conto corrente al datore di lavoro (salvo che le Regione e le Province Autonome abbiano creato apposti “fondi di garanzia” per i debiti legati alle anticipazioni dei trattamenti integrativi).
Nel caso di inadempimento del lavoratore provvederà il datore di lavoro a versare sul conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
[1] Nell’ambito dello “Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearence and IFRS 9 in light of Covid – 19 measures”, l’EBA ha evidenziato che “The EBA is of the view that the public and private moratoria, as a response to COVID-19 epidemic to the extent they are not borrower specific but rather addressed to broad ranges of product classes or customers, do not have to be automatically classified as forbearance measures, as for IFRS9 and the definition of default. However, this does not remove the obligations for credit institutions to assess the credit quality of the exposures benefiting from these measures and identify any situation of unlikeness to pay of the borrowers accordingly”.
[2] Puntualmente l’art. 1 dell’Ordinanza n. 642, rubricato “La sospensione dei mutui”, dispone, al comma 1, che “1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’Allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. (…)”.
[3] Sul punto si confronti il Dcpm del 9 marzo 2020 (G.U. N. 62 del 9 marzo 2020) recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, il quale espressamente prevede, all’Art. 1, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, comma 1, che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’Art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.
[4] Cfr. il testo integrale dell’Art. 54, comma 1 DL 18/2020, il quale statuisce che “1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l’ammissione ai benefici del Fondo e’ esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorita’ competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non e’ richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
[5] Cfr. Art. 26 DL 9/2020, il quale prevede che “1. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»“.
[6] In particolare rileva l’Art. 2, comma 476, il quale prevede che “Per i contratti di mutuo riferibili all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto (…)”.
[7] Cfr. Art. 54, comma 3 DL 18/2020, il quale espressamente prevede che “con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 d dell’Art. 26 del decreto legge n. 9/2020”.
[8] G.U. Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020, intitolato “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
[9] Cfr. Art. 1, comma 1 DL 25 marzo 2020, il quale prevede che “(…) ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell’art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni: i) sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; ii) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo”.
[10] Cfr. Art. 4, commi 2 e 3 DL 25 marzo 2020, i quali prevedono che “2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’Art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013”.
[11] Cfr. Art. 1, comma 3 DL MEF del 25 marzo 2020, secondo cui “Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo”.
[12] Nello specifico cfr. Art. 2 commi 475 e 476 della Legge 244/2007.
[13] Si riportano di seguito i commi da 1 a 6 dell’Art. 56 DL 18/2020, i quali espressamente prevedono che “1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 e’ formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 2. Al fine di sostenere le attivita’ imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita’, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e’ sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e’ dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita’, secondo modalita’ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e’ facolta’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 3. La comunicazione prevista al comma 2 e’ corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidita’ quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.”.
[14] Secondo quanto precisato dal MEF, con la pubblicazione delle FAQ del 22 marzo 2020, nella comunicazione con la quale le PMI richiedono di poter accedere alle misure di cui all’Art. 56 DL 18/2020, deve essere, tra l’altro, auto-indicato: i) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; ii) “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia COVID-19”; iii) di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa; iv) di esse consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/2000.
[15] Consultabili su http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/
[16] Si riporta di seguito il testo integrale dell’Articolo 49 del DL “Cura Italia”, il quale espressamente statuisce che “1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure: a) la garanzia e’ concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per singola impresa e’ elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro; c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura e’ pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura e’ pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche’ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operativita’ possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione; f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e’ estesa in conseguenza; g) fatto salve le esclusioni gia’ previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilita’ di inadempimento delle imprese, e’ determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita’ e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficolta’“ ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. h) Non e’ dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017; i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attivita’ immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo puo’ essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo puo’ essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attivita’ d’impresa e’ stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e’ concesso gratuitamente e senza valutazione; l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa; m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. (…)”.
[17] Cfr. Art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
[18] La sospensione in oggetto può essere ottenuta o ai sensi dell’Art. 56 DL 18/2020 o secondo la Convenzione ABI – Accordo per il credito 2019.
[19] Consultabile su https://www.mcc.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-2020_Modifiche-DL-COVID-19-V3.pdf
[20] Cfr. il Comunicato Stampa Congiunto del 29 marzo 2020, dedicato alla “Moratoria su mutui e potenziamento Fondo PMI, al via task Force fra Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc”.