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Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

5 Settembre 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato in data 30/07/2019 le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che entrano in vigore il 1/01/2020. Banca d’Italia precisa che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali erano previste forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti devono essere raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

1. Valutazione dei fattori di rischio

Le nuove disposizioni si occupano in primis della profilatura di rischio del cliente al fine di consentire ai soggetti finanziari di graduare le misure di adeguata verifica in funzione dell’approccio basato sul rischio.

I soggetti finanziari sono tenuti a formalizzare nella policy antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela dettagliate in relazione all’adeguata verifica semplificata e rafforzata da applicare in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti. I sistemi valutativi dei fattori di rischio e i processi decisionali devono assicurare coerenza di comportamento all’interno dell’intera struttura aziendale e la tracciabilità delle valutazioni effettuate, per dimostrare l’adeguatezza delle misure ai rischi concreti.

I criteri per la valutazione del profilo di rischio sono correlati al cliente, al titolare effettivo e, se rilevante, all’esecutore nonché all’area geografica in cui risiedono e dalla quale provengono i fondi, al comportamento tenuto dal cliente e dall’esecutore e alla presenza del cliente e del titolare effettivo nelle black list. La valutazione considera la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità, e i canali di distribuzione, in particolare se si tratta di prodotti o servizi innovativi, collegati all’utilizzo di contante, alla ragionevolezza in relazione al profilo economico del cliente e del titolare effettivo. E’ previsto l’obbligo di attingere alle risultanze della valutazione nazionale, a quelle della Commissione Europea Supranational Risk Assessment Report, ai paesi non collaborativi del GAFI, alle relazioni del Fondo Monetario Internazionale (Financial Sector Assessment Programme), nonché alla verifica se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure restrittive correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Infine, occorre verificare se i paesi terzi sono caratterizzati da un basso livello di trasparenza fiscale consultando i rapporti approvati dal Global Forum dell’OCSE in materia di scambio di informazioni.

Il profilo di rischio viene attribuito a ogni cliente, sulla base dei suddetti criteri di valutazione e dei fattori di rischio e si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. Gli intermediari tuttavia devono assicurare che la classe di rischio sia coerente con la conoscenza del cliente, applicando, se del caso, classi di rischio più elevate, mentre l’abbassamento del livello di rischio deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto. Fra le novità si evidenzia che i soggetti finanziari devono conoscere adeguatamente il funzionamento del sistema informatico e i criteri che determinano la classe di rischio. Per questo motivo sicuramente non tutti i sistemi informatici in uso sono conformi alle nuove disposizioni. Per il gruppo, la profilatura viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo con assunzione, per uno stesso cliente, del profilo di rischio più elevato e con motivazione scritta dell’eventuale variazione.

La frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente viene effettuata dai soggetti finanziari che ne verificano la congruità al ricorrere di circostanze suscettibili di modificare il profilo (qualifica di PEP, cambiamenti dell’operatività del cliente o del titolare effettivo o della compagine societaria, ecc).

2. Obblighi di adeguata verifica: identificazione del cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore

Identificazione.Per il cliente persona fisica e l’esecutore, l’identificazione consiste nell’acquisizione di copia di un documento d’identità in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dell’esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative al potere di rappresentanza. Per clienti diversi da persone fisica, l’identificazione si effettua attraverso l’acquisizione dei dati identificativi, tipologia, forma giuridica, attività svolta, estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza. Nel caso di organizzazioni non profit, la classe di beneficiari e in caso di trust, copia dell’ultima versione dell’atto istitutivo, al fine monitorare le finalità perseguite, l’identità dei beneficiari, del trustee e del disponente.

L’identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero – per soggetto diverso da una persona fisica – dell’esecutore. L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o in possesso di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati a norma dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 ovvero i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana, o infine che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti. Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione di questo soggetto e del suo titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell’interesse della persona fisica intestataria del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All’atto della costituzione del rapporto continuativo, il cliente si impegna a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (o 1.000 per trasferimenti di fondi) effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione. Nell’ambito del controllo costante, gli intermediari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi.

La verifica dei dati. La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi.

Con riferimento al cliente persona fisica e all’esecutore si accertano l’autenticità e la validità del documento d’identità e, per l’esecutore, il potere di rappresentanza. Per i minori si assume il certificato di nascita o l’eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata con gli estremi dell’atto di nascita. Per i soggetti non comunitari, si accerta l’autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura. Quando emergono dubbi o incongruenze, si effettuano ulteriori riscontri, ad es. consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica il riscontro dei dati identificativi si effettua con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente conservando copie in formato cartaceo o elettronico. Con riferimento alla titolarità effettiva si adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne l’assetto proprietario e di controllo, consultando ogni fonte informativa utile e verificarndo i dati, alla luce del profilo di rischio (ad es. il registro delle imprese, gli albi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci, le comunicazioni rese al pubblico, i registri dei titolari effettivi, le informazioni provenienti da autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari e acquisite anche attraverso i siti web). L’estensione e la profondità dei riscontri sono effettuati in base ad un approccio basato sul rischio.

3. Obblighi di adeguata verifica: valutazione dello scopo e della natura prevista del rapporto, delle operazioni occasionali e controllo costante

La profondità e l’estensione delle verifiche sulle informazioni relative allo scopo e alla natura prevista del rapporto sono correlate al profilo di rischio.

I soggetti finanziari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni inerenti: le finalità del rapporto, le relazioni tra il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo, l’attività economica. Ulteriori informazioni devono essere acquisite in base al profilo di rischio e riguardano, ad esempio, l’origine dei fondi, i rapporti con le banche, la situazione economica e patrimoniale del cliente e del titolare effettivo nonché se facilmente conoscibile di familiari e conviventi (acquisendo bilanci, dichiarazioni dei redditi e IVA, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc). Le informazioni possono essere desunte dal rapporto o richieste al cliente, devono essere verificate con le informazioni acquisite autonomamente, anche con riguardo alle operazioni compiute. Le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali vengono valutate in caso di elevato rischio.

Gli intermediari devono svolgere un controllo costante nel corso del rapporto per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto) esaminando l’operatività del cliente e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica anche sul titolare effettivo. Nella policy antiriciclaggio devono essere definite la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento dei dati in funzione del profilo di rischio. L’aggiornamento consiste nell’assunzione di certificazioni, poteri di rappresentanza, verifica di qualità di PEP, delle black list o delle liste antiterrorismo. Deve essere comunque effettuato quando le informazioni non sono più attuali e ove opportuno, si applicano misure rafforzata, si effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, il congelamento dei fondi, l’astensione, ecc.

4. Operatività a distanza

L’operatività a distanza è svolta senza la presenza fisica del cliente, dei dipendenti del soggetto finanziario o di altro personale incaricato (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica). Quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, si considera presente quando lo è l’esecutore. Banca d’Italia raccomanda di porre particolare attenzione all’operatività a distanza, per l’assenza del contatto diretto con il cliente, per il rischio di frodi connesse al furto di identità.

Nei casi di operatività a distanza, è necessaro acquisire i dati identificativi del cliente e dell’esecutore, effettuare il riscontro su una copia di un valido documento di identità ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe o effettuando riscontri traminte contatto telefonico su utenza fissa, invio di comunicazioni a un domicilio fisico, bonifico del cliente da un intermediario comunitario, invio di documentazione controfirmata, verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste ai competenti uffici o mediante incontri in loco. Possono essere adottati meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative (es.biometrico).

In ogni caso i soggetti finanziari individuano nella policy i meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro e illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano questi strumenti e i relativi presidi di sicurezza. In alternativa l’identificazione del cliente può essere effettuata in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.

5. Obblighi semplificati di adeguata verifica

In presenza di un basso rischio è possibile adottare obblighi di adeguata verifica semplificata, riducendo l’estensione e la frequenza degli adempimenti. Nell’Allegato 1 sono riportati i fattori di basso rischio. I soggetti finanziari formalizzano nella policy procedure di adeguata verifica dettagliate, le misure specifiche di adeguata verifica semplificata in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio motivando la scelta.

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell’estensione o della frequenza degli adempimenti con riguardo ai tempi di esecuzione delle attività per l’identificazione del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo rinviando fino a un massimo di trenta giorni l’acquisizione di copia del documento (per gli strumenti di moneta elettronica, il termine può giungenre fino all’attivazione dello strumento o alla prima operazione). Inoltre si evidenzia la riduzione delle informazioni e dei dati sul titolare effettivo con l’assunzione di una dichiarazione del cliente o utilizzando presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto per prodotti specifici (es., credito al consumo, fondo pensionistico). E’ posssibile la riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati solo al ricorrere di specifiche circostanze (es. l’apertura di un nuovo rapporto o l’effettuazione di un’operazione di importo superiore a una soglia prestabilita), o nel monitoraggio del rapporto, verificando solo le operazioni superiorie ad una certa soglia.

Deve essere sempre verificato il permanere dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata, che non è più applicabile quando sussistono dubbi o incongruenze sui dati del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo, qualora sussistano indici di rischio, in caso di operatività anomala o sussista il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. Misure rafforzate di adeguata verifica

Le misure rafforzate di adeguata verifica sia applicano quando sussiste un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per effetto di specifiche previsioni normative o di una autonoma valutazione dell’intermediario. Si considerano sempre a rischio alto i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario con sede in un paese terzo, i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e titolari effettivi che rivestono la qualifica di PEP, i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate. Nell’Allegato 2 sono riportati i fattori di rischio elevato.

Anche in relazione alle misure rafforzate gli intermediari devono formalizzare nella policy procedure di adeguata verifica dettagliate e indicare le misure da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti. Tali misure comprendono l’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, l’intensificazione della frequenza delle verifiche e una maggiore profondità del controllo costante.

In particolare le misure rafforzate comprendono l’acquisizione di maggiori informazioni sull’identità del cliente e del titolare effettivo, sull’assetto proprietario e di controllo, sulla loro reputazione e sullo scopo e natura del rapporto (ad. es verificando il numero, l’entità e la frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti, le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte in altro modo o in un altro paese, la destinazione dei fondi, l’attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo.

Inoltre è prevista l’assunione di una migliore qualità delle informazioni fra cui un bonifico a valere su un conto intestato al cliente presso un intermediario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo a quelli della direttiva, la verifica dell’origine del patrimonio e dei fondi del cliente (acquisendo bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, dichiarazioni del datore di lavoro). Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante si acquisiscono informazioni per valutare la coerenza della movimentazione con l’attività svolta e il fatturato e, per le società di trasporto valori occorre verificare che la società sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché la località di ritiro o di consegna delle somme, l’importo delle somme ritirate o consegnate e il taglio delle banconote. Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, gli intermediari effettuano approfondimenti per verificare le ragioni di tale operatività. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione si verificano in ogni caso l’origine del reddito e del patrimonio.

Infine è necessaria una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite controlli più frequenti sul rapporto volti a rilevare tempestivamente variazioni del profilo di rischio, sulle operazioni, per rilevare tempestivamente elementi di sospetto, verificando la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività.

E’ sempre necessaria l’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto.

7. Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

Gli intermediari applicano misure rafforzate ai rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. E’ prevista l’astensione dall’instaurare o proseguire rapporti o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio.

8. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari di un paese terzo.

Le misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell’intermediario sono modultate in funzione del rischio, con particolare attenzione ai fattori di rischio geografico. Gli intermediari si devono accertare che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l’accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno l’acquisizione di informazioni sugli assetti proprietari, sull’attività svolta, sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela che ha accesso diretto ai conti di passaggio, anche con verifiche a campione, e la fornitura, su richiesta, di tutti i dati raccolti. Le lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio. Gli intermediari acquisiscono un’espressa attestazione del rispondente circa l’inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste. Per questo motivo è necessario definire in forma scritta un accordo per l’assolvimento dei rispettivi obblighi, nel quale gli intermediari individuano i soggetti che possono accedere al servizio di corrispondenza e le responsabilità in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L’accordo deve prevedere le modalità per il monitoraggio del rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica ed effettui i controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Gli intermediari devono acquisire informazioni sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio a cui è sottoposto, avvalendosi dei rapporti di valutazione del GAFI o del FMI. Infine è obbligatoria l’autorizzazione, per l’apertura di ciascun rapporto di corrispondenza, di un alto dirigente, non coincidente con quello che ne ha promosso l’apertura, che verifica l’adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio.

Il controllo costante del rapporto con il rispondente, deve avvenire con frequenza e intensità commisurate al servizio, adottando procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo, per destinazione o provenienza dei flussi. E’ necessaria altresì la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, ma non è sufficiente l’acquisizione delle politiche e procedure antiriciclaggio, in quanto se il rischio è elevato e il volume delle operazioni rilevante, l’intermediario valuta l’opportunità di effettuare sopralluoghi o verifiche a campione.

Con riferimento ai conti utilizzati indirettamente da altri intermediari (corrispondenti indiretti), è necessario acquisire informazioni in ordine all’esistenza di queste relazioni, alle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti, all’area geografica di operatività accertandosi che il rispondente indiretto renda note tutte le parti coinvolte nelle operazioni e valutando il sistema dei controlli posti in essere dal rispondente in relazione ai rapporti con i rispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (strumenti di monitoraggio, controlli manuali o automatizzati, risorse adeguate).

9. Persone politicamente esposte

Le PEP sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualifica di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo. Gli intermediari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo è qualificato PEP ottenendo informazioni dal cliente e avvalendosi di ulteriori fonti. L’intensità e l’estensione delle verifiche sono commisurate al grado di rischio associato ai prodotti e alle operazioni. Nell’ambito dell’attività di controllo costante, gli intermediari verificano l’acquisizione o le variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo, utilizzando in maniera integrata tutte le informazioni in possesso (es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID).

Quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l’avvio o la prosecuzione del rapporto o l’esecuzione dell’operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente che valuta l’esposizione al rischio e il grado di efficacia dei presidi. Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le cariche pubbliche da oltre un anno, in presenza di un elevato rischio si continuano ad applicare misure rafforzate.

Gli intermediari acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l’origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell’operazione occasionale. Per i rapporti continuativi gli intermediari assumono un’attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti, forniti dal cliente o pubblicamente disponibili o in base ad attestazioni di altri intermediari. Le informazioni devono essere idonee ad escludere che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. L’acquisizione di queste informazioni è volta a garantire un efficace controllo costante, ai fini della rilevazione di eventuali elementi di sospetto. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni in merito all’origine del patrimonio o dei fondi è un elemento utile ai fini degli obblighi di segnalazione.

I rapporti continuativi riconducibili a una PEP sono sottoposti a controllo costante rafforzato, adottando procedure volte a rilevare operazioni anomale ed esaminando tempestivamente le informazioni utili a valutare il rischio.

10. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità

Gli intermediari adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito le operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso sulla base della conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto, schemi operativi anomali rispetto all’ordinaria attività del cliente o di clienti analoghi, operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi. Le misure rafforzate adottate dai destinatari devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni e devono essere adeguate per comprendere le finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente. Si assumo ulteriori informazioni sull’origine e sulla destinazione dei fondi e sull’attività del cliente qualora necessario e si effettua un più frequente controllo costante del rapporto e delle operazioni eseguite.

11. Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative

Tali disposizioni riguardano l’offerta di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio da parte di una Società di Gestione per il tramite di una Banca Collocatrice che opera nell’interesse di propri clienti.

Ai fini dell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica, la Società di Gestione individua preliminarmente il ruolo e la posizione assunta dalla Banca Collocatrice che agisce per conto dell’investitore. In particolare, possono distinguersi due casi:

la Banca Collocatrice agisce per conto del cliente ma in nome proprio, in base a un mandato senza rappresentanza quale controparte diretta della Società di Gestione, avendo ricevuto dall’investitore mandato a gestirne il patrimonio o a effettuare operazioni di investimento. La Banca collocatrice diviene l’intestatario degli strumenti finanziari, pur agendo in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente.

La Banca Collocatrice assume la posizione di cliente della Società di Gestione. In questo caso, in situazioni di basso rischio, quest’ultima può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell’investitore per conto del quale la Banca Collocatrice agisce e del suo titolare effettivo. Ciò qualora la Banca Collocatrice sia un intermediario a basso rischio, la Società di Gestione abbia adottato misure per assicurarsi che il rischio connesso al rapporto con la Banca sia basso, considerando, l’attività, la tipologia di clientela servita e i paesi nei quali offre i propri servizi. Inoltre la Società di Gestione si assicura che la Banca applichi ai propri clienti misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio. In particolare, la Società di Gestione, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite direttamente dalla Banca, valuta l’idoneità delle procedure di adeguata verifica della Banca e adotta misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che la Banca sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori. Quest’ultima valuta la completezza delle informazioni ricevute e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio della Banca Collocatrice. Se le condizioni non sono tutte rispettate o vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’applicazione di obblighi semplificati è esclusa.

la Banca Collocatrice agisce per conto e in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra l’investitore e la Società di Gestione. L’intestatario degli strumenti finanziari è direttamente l’investitore.

La relazione si instaura direttamente tra l’investitore, in qualità di cliente, e la Società di Gestione che sottopone l’investitore a misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio. A questo fine, la Società di Gestione può fare ricorso a un altro intermediario (in genere la Banca Collocatrice), adempiendo agli obblighi di adeguata verifica tramite terzi.

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