La clausola delle condizioni generali secondo la quale “Il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante il servizio BPOL, senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite”, è pattuizione negoziale evidentemente riferita ad operazioni poste in essere dal titolare del conto. Diversamente, laddove la si dovesse intendere come accettazione anticipata ed irrevocabile di qualsiasi addebito sul conto stesso, anche se derivante da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi e consentite da inadempimento dell’intermediario, la stessa non andrebbe esente dalla censura di sua nullità parziale ai sensi dell’art. 36, lett. b) del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206), in quanto finalizzata a “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista […] in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.