La clausola delle condizioni generali secondo cui l’intermediario “non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il servizio BPOL, che si siano verificate per cause ad esso non imputabili” appare meramente riproduttiva dei principi generali in tema di responsabilità civile, in forza dei quali nessuno può essere tenuto a risarcire un danno verificatosi “per cause ad esso non imputabili”. La relativa previsione è pertanto priva di effettiva valenza e certamente inidonea ad importare alcuna limitazione di responsabilità in favore dell’intermediario.