In caso prelievi illegittimi a mezzo il servizio di home banking, laddove venga contestato alla banca il mancato rispetto degli obblighi di diligenza professionale, è quest'ultima a dover fornire la prova della propria diligenza. Prova che non può dirsi raggiunta laddove la Banca si sia limitata a dedurre sul punto di aver profuso il proprio impegno nella informazione dei clienti in ordine al fenomeno delle frodi informatiche mediante phishing e nella predisposizione di dispositivi di sicurezza tecnologicamente evoluti, come il “token”. Ora, la semplice “offerta” del dispositivo di sicurezza alla propria clientela non vale ad integrare quel grado di diligenza professionale che, secondo l’autorevole insegnamento sopra richiamato è richiesto alla banca, tanto più che nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta trattarsi di un cliente poco avvezzo all’utilizzo del mezzo informatico, a tal punto che nessun bonifico on-line era stato da lui mai eseguito.