Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell’intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell’individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest’ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all’omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento.
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