Con Risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019 in assenza di deliberazione per l’anno in corso.
Al riguardo, il MEF ha chiarito che la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
In particolare, il MEF è pervenuto a tale conclusione sulla base della considerazione che l’art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, stabilisce che a “decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.