L’improcedibilità disposta dall’art. 10, primo comma, d.l. 23/2020 non ricomprende il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato ex art. 14 l.f.; di conseguenza esso non va rigettato, a maggior ragione se la situazione di insolvenza cui si riferisce si sia già pienamente manifestata e divenuta irretrattabile in un momento antecedente all’attuale situazione emergenziale.