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Giurisprudenza

Polizze decorrelate e pratiche commerciali scorrette: un aggiornamento sul tema

29 Settembre 2021

TAR Lazio, 06 settembre 2021, n. 9516

Di cosa si parla in questo articolo

Con la recente pronuncia n. 9516/2021, il TAR Lazio ha rigettato l’impugnazione del provvedimento emesso dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), n. 28011/2019, con cui era stata accertata la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da parte di un primario istituto di credito italiano, consistente nell’aver collocato, almeno dal mese di gennaio 2015, polizze assicurative in abbinamento ai prestiti personali da essa erogati e non connesse ai prestiti stessi (cc.dd. polizze “decorrelate”), con modalità tali da condizionare i consumatori a doverle sottoscrivere pur di ottenere il prestito personale, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.

In particolare, si è rilevato che la Banca avrebbe esercitato nei confronti dei consumatori un indebito condizionamento del loro processo decisionale, sostanzialmente inducendo i clienti, interessati ad ottenere il credito, a stipulare la polizza, mediante la presentazione dei due prodotti in abbinamento: per tale via, il cliente avrebbe percepito come obbligatorio, e non meramente facoltativo, l’acquisto della garanzia assicurativa. Evidente sarebbe, dunque, la scorrettezza – ovvero, nello specifico, il carattere “aggressivo” – di tale pratica commerciale, la cui potenzialità lesiva deve essere valutata ex ante, vale a dire a prescindere dal dato di fatto concreto, variabile per le più diverse ragioni, soggettive e oggettive, legato all’effettiva incidenza della condotta sulle scelte dei consumatori.

Fermati questi rilievi, viene confermata la posizione dell’Autorità, laddove ha rilevato l’inidoneità della dichiarazione di impegni presentata dall’impresa a rimuovere i profili di scorrettezza contestati: disattesa è rimasta, infatti, la richiesta – formulata alla luce delle modalità e caratteristiche delle condotte poste in essere – che la vendita abbinata fosse caratterizzata da una separazione temporale nel momento della stipula dei due contratti, al fine di garantire al consumatore l’integrità del proprio spatium deliberandi in merito alla sottoscrizione della polizza”.

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