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La Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

28 Luglio 2016

Avv. Fabrizio Cascinelli e Dott.ssa Valeria Pistoni, PwC Tax and Legal Services; Dott. Gianmarco Zanetti, PwC Consulting Technology

Di cosa si parla in questo articolo

Sommario: – 1. Introduzione: approvazione e recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2); – 2 La PSD 2: le principali novità – 2.1. Third parties providers e nuovi servizi di pagamento – 2.2. Negative scope: la rimodulazione delle esenzioni – 2.2.1. Operazioni commerciali effettuate tramite un agente; – 2.2.2. Reti a spendibilità limitata; – 2.2.3. Esenzione telecomunicazioni; – 2.2.4. ATM indipendenti; – 2.3. Estensione del positive scope: le transazioni one leg; – 2.4. Il Fund Checking: nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi; – 2.5. Responsabilità dell’utilizzatore dei servizi di pagamento; – 2.6. Istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Autorità Bancari Europea; – 2.7. Il Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;- 3. L’impatto tecnologico; – 3.1. Autenticazione forte, sicurezza e comunicazione tra le parti; – 4. Ripartizione della responsabilità tra prestatori di servizi di pagamento coinvolti in una sola operazione di pagamento: profili di riflessione; – 4.1. Il valore probatorio dei nuovi standard di sicurezza: la prova della diligenza; – 5. Aspettando la PSD 2: RTS e Guidelines; – 5.1. Le “Nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica” ed il 16°aggiornamento della Circolare n. 285/2013 in materia di obblighi imposti alle banche nella prestazione di servizi di pagamento tramite internet; – 6 Conclusioni.

 

1. Introduzione: approvazione e recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (di seguito, “PSD 2”, o la “Direttiva”)

Negli ultimi anni il sistema europeo dei pagamenti è stato interessato da un’evoluzione senza precedenti che ne ha plasmato la fisionomia. Il progresso della tecnologia ha in particolare determinato l’esigenza di provvedere all’adeguamento del contesto normativo di riferimento anche sulla base della sensibile accelerazione delle transazioni commerciali ed all’aumento della smaterializzazione dei trasferimenti in denaro.

L’esigenza di procedere all’aggiornamento del quadro normativo di riferimento ha condotto alla necessità di completare in tempi brevi il riesame del quadro giuridico dell’Unione Europea sui servizi di pagamento e, in particolare, della direttiva 2007/64/CE (di seguito, “PSD”). Dall’analisi del quadro normativo vigente è emerso che gli sviluppi della materia hanno dato origine a sfide significative sotto il profilo regolamentare. Rilevanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile, rimangono frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell’ambito di applicazione della PSD. Inoltre, in alcuni casi l’ambito di applicazione della PSD e, in particolare, gli elementi da esso esclusi, come determinate attività connesse ai pagamenti, si sono rivelati in alcuni casi troppo ambigui, generici o semplicemente superati rispetto all’evoluzione del mercato. Tale situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena dei pagamenti e la mancanza di protezione dei consumatori determinando al contempo la concreta difficoltà per i prestatori di servizi di pagamento (o “PSP”) a lanciare servizi di pagamento digitali innovativi, sicuri e di facile utilizzo ed a fornire a consumatori ed esercenti metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri.

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune riscontrate nel vigore nella PSD, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica ed un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione.

Per questi motivi, il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva relativa ai servizi di pagamento, che abroga la PSD. La PSD 2 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 13/01/2018.

La PSD, come è noto, disciplinava i requisiti di informazione, i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento, nonché i requisiti prudenziali per l’accesso al mercato dei soggetti abilitati a prestare tali servizi (i prestatori di servizi di pagamento). Essa, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento, ha favorito la creazione nell’Unione di un mercato interno dei pagamenti.

In questo contesto, la PSD 2 risponde all’esigenza di fornire una risposta concreta non solo all’evoluzione del mercato dei pagamenti, ma anche alle criticità riscontrate nella vigenza del precedente regime ed in particolare con riferimento: i) all’applicazione non uniforme delle norme vigenti in materia nei vari Stati membri; ii) alla presenza di numerose esenzioni dall’ambito di applicazione della PSD, anch’esse troppo generiche: iii) al vuoto giuridico in cui hanno operato sino ad oggi molti operatori del settore; iv) all’applicazione di pratiche di tariffazione non omogenee, etc.

2. La PSD 2: le principali novità

La Direttiva, composta da 116 articoli, è suddivisa in sei titoli: i) oggetto ed ambito di applicazione della normativa; ii) i prestatori dei servizi di pagamento; iii) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; iv) i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione ed all’uso dei servizi di pagamento; v) l’attribuzione alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati; vi) le disposizioni finali e risponde al generale obiettivo di migliorare le condizioni di mercato, sia per i soggetti che prestano servizi di pagamento, sia per i consumatori.

La PSD 2 rappresenta quindi un passo ulteriore verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti nell’Unione, introducendo alcune importanti novità, tra cui:

  • ampliamento del c.d. “positive scope” (third parties providers, nuovi servizi di pagamento, transazioni c.d. “one leg”);
  • rimodulazione del c.d. “negative scope”;
  • aggiornamento della disciplina della ripartizione della responsabilità tra cliente e prestatore dei servizi di pagamento;
  • istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Autorità Bancaria Europea;
  • applicazione di pratiche di tariffazione omogenee e coordinate tra gli Stati;
  • regolamentazione dei rapporti tra prestatori di servizi di pagamento.

2.1. Third parties providers e nuovi servizi di pagamento

Successivamente all’adozione della PSD si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, specialmente nel settore dei pagamenti tramite internet come ad esempio i servizi di disposizione di ordine di pagamento nel settore del commercio elettronico ed i servizi di informazione sui conti. Mentre i servizi di disposizione di ordini operano mediante un software che fa da ponte tra il sito web del commerciante e la piattaforma di online banking della banca del pagatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici, i servizi di informazione sui conti forniscono all’utente di servizi di pagamento informazioni online aggregate relative a uno o più conti di pagamento, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce online.

Ilservizio di disposizione di ordini (payment initiation service) consiste invece nel servizio mediante il quale, un soggetto terzo si frappone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, dando impulso al pagamento a favore di un terzo beneficiario. Tramite questo servizio il pagatore può quindi disporre un pagamento online mediante addebito diretto sul proprio conto corrente. Presupposto per la fornitura di questo servizio è che il payment initiation service provider o PISP (laddove sia un soggetto autorizzato ad esercitare esclusivamente tale nuovo servizio di pagamento) non entri mai in possesso dei fondi del pagatore, mentre il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pagatore o ASPSP è tenuto a garantire al payment initiation service provider l’accesso al conto online del pagatore. La PSD 2 prevede che il PISP non debba essere necessariamente legato all’ASPSP da un rapporto contrattuale per consentire l’operatività sul conto di pagamento del pagatore.

Più in particolare, il servizio di informazione sui conti (account information service) consta in quel servizio, messo a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, attraverso cui il pagatore può ottenere, mediante ricorso ad una piattaforma online, un’informativa completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici PSP. E’ importare rilevare come la Direttiva escluda espressamente la possibilità per gli account information service provider o AISP di utilizzare i dati del cliente o effettuare l’accesso ai relativi conti di pagamento per scopi diversi da quelli previsti dal servizio (e.g. scopi commerciali).

Ad oggi i servizi di disposizione di ordini e di informazione sui conti non sono soggetti alla PSD, di conseguenza i PISP e gli AISP: i) non sono soggetti alla vigilanza dell’autorità competente; e ii) non devono rispettare i requisiti di cui alla vecchia Direttiva. Ciò ha sollevato una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati che hanno indotto di conseguenza il legislatore europeo ad intervenire stabilendo di ricomprendere i servizi offerti da PISP ed AISP nell’ambito di applicazione della Direttiva. La regolamentazione dell’attività di tali soggetti (c.d. TPP) rappresenta sicuramente la maggiore e più importante novità della nuova Direttiva.

2.2. Negative scope: la rimodulazione delle esenzioni

Come già previsto dalla vecchia Direttiva, anche la PSD 2 prevede e disciplina oltre che il c.d. “positive scope” anche il “negative scope”. Con il termine “negative scope” ci si riferisce alla non applicabilità della nuova normativa ad alcune fattispecie. In particolare, l’art. 3 della Direttiva, parzialmente modificato rispetto alla previgente versione di cui alla PSD, prevede una serie di ipotesi consistenti nella prestazione di attività che, pur essendo contigue ai servizi di pagamento, non sono considerate tali e pertanto possono essere liberamente prestate da soggetti non sottoposti all’attività di vigilanza delle competenti autorità. La rimodulazione del regime delle esenzioni di cui all’art. 3 si è resa necessaria per far fronte all’assenza di omogeneità nell’interpretazione, nonché nell’applicazione del regime delle esenzioni così come previsto dalla PSD. Si procederà quindi di seguito fornire una breve panoramica delle modifiche che hanno coinvolto il regime delle esenzioni così come delineato dalla vecchia direttiva.

2.2.1. Operazioni commerciali effettuate tramite un agente

La PSD prevedeva l’esclusione dal proprio ambito di applicazione delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario. Nella prassi tale esenzione era applicata con modalità molto diverse negli Stati membri: alcuni di essi ne permettevano infatti l’applicazione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine nella negoziazione o conclusione della vendita o dell’acquisto di beni o servizi. Ciò determinava tuttavia l’aumento dei rischi per i consumatori, non essendo tali prestatori soggetti alle norme della PSD. Al fine di far fronte a tale criticità, la PSD 2 ha previsto la possibilità di ricorrere all’esclusione in oggetto soltanto ove l’agente agisca esclusivamente per conto del pagatore ovvero del beneficiario, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno in possesso dei fondi dei clienti. Laddove l’agente operi sia per conto del pagatore, che del beneficiario (ad esempio mediante una piattaforma di commercio elettronico) lo stesso non rientrerà comunque nell’ambito di applicazione della PSD 2 esclusivamente laddove non entri mai in possesso dei fondi dei clienti

2.2.2. Reti a spendibilità limitata

L’osservazione della prassi ha mostrato come le attività di pagamento soggette all’esclusione relativa alle reti a spendibilità limitata producono volumi e valori di pagamento significativi offrendo ai consumatori l’accesso ad una molteplicità di prodotti e servizi diversi. Per far fronte alle molteplici situazioni di abuso riscontrate nella prassi, con la Direttiva si è previsto che il ricorso all’esenzione in commento sarà possibile soltanto laddove lo strumento di pagamento sia utilizzato nelle circostanze seguenti: i) per l’acquisto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori, qualora le entità coinvolte siano legate direttamente da un accordo commerciale che preveda, ad esempio, l’uso di un singolo strumento di pagamento utilizzato nei punti vendita e caratterizzato dalla presenza di uno specifico marchio; ovvero ii) per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi, ad esempio allorché l’ambito di utilizzo sia effettivamente limitato a un numero chiuso di beni o servizi funzionalmente collegati, indipendentemente dall’ubicazione geografica del punto vendita; iii) per l’acquisto di beni e servizi specifici per fini sociali o fiscali laddove lo strumento sia regolamentato da un’autorità pubblica nazionale o regionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli strumenti di pagamento che ai sensi della Direttiva potrebbero rientrare nell’esclusione relativa alle reti a spendibilità limitata si potrebbero annoverare: i) le tessere clienti; ii) le carte carburante; iii) le membership card; iv) le tessere per i mezzi di trasporto pubblici; v) i biglietti per il parcheggio; vi) i buoni pasto o buoni per servizi specifici. Tuttavia, alcuni strumenti ad uso specifico sopra elencati dovesse trasformarsi in uno strumento ad uso generale, l’esclusione dall’ambito di applicazione della PSD 2 non sarà più applicabile.

2.2.3. Esenzione telecomunicazioni

La vecchia direttiva escludeva dal proprio ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell’informazione qualora l’operatore di rete non avesse agito esclusivamente in qualità di intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali, ma avesse conferito un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, rientrava nell’ambito di applicazione dell’esclusione de quo l’acquisto da parte degli utenti di servizi di intrattenimento (e.g. suonerie, chat, down-load di video, musica e giochi), e di informazione (relativamente a meteo, notizie, aggiornamenti sportivi, borsa valori, etc.) e pagamento dei servizi acquistati mediante fatturazione da parte dell’operatore telefonico (operator billing), ovvero mediante addebito diretto sulla bolletta telefonica. A causa dell’ambiguità della formulazione della esclusione in oggetto così come prevista nella vecchia direttiva, l’esenzione telecomunicazioni è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri così consentendo di considerare alcune ipotesi di servizi di intermediazione di pagamento come non ricomprese nell’ambito di applicazione della PSD. Al fine di restringere la portata di tale esclusione, il legislatore europeo mediante la PSD 2 ha meglio precisato i tipi di operazioni di pagamento a cui l’esenzione si applica. Trattasi in particolare di operazioni di pagamento realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o in aggiunta al servizio per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, ovvero effettuate nel quadro di un’attività di beneficienza o per l’acquisto di biglietti[1]. In tali casi il valore di ogni singola operazione di pagamento non deve superare 50 euro ed il valore complessivo delle operazioni di pagamento per un singolo abbonato non deve eccedere 300 euro mensili.

2.2.4. ATM indipendenti

La Vecchia Direttiva escludeva dal proprio ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Tale esclusione ha determinato il proliferare di servizi ATM indipendenti in molti Stati membri comportando la diffusione di una crescente confusione con riferimento alle commissioni applicabili sui prelievi, nonché la possibile applicazione di un doppio addebito per lo stesso prelievo, sia da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, che del gestore dell’ATM indipendente, in particolare in caso di operazioni aventi carattere transfrontaliero. Di conseguenza, al fine di evitare qualsivoglia confusione circa le commissioni sui prelievi favorendo al contempo la tutela del consumatore, con l’entrata in vigore della PSD 2 si è determinata l’abrogazione dell’esclusione in commento.

2.3. Estensione del positive scope: le transazioni one leg

Tra le novità introdotte dalla PSD 2 è da annoverare l’estensione dell’ambito di applicazione (c.d. “positive scope”) della Direttiva. In particolare, il nuovo Art. 2 si propone di estendere l’ambito di applicazione della PSD 2 sia in termini geografici, sia in termini di valute considerate. Più specificamente, oltre a dover trovare applicazione nei confronti di tutti i servizi di pagamento prestati nell’Unione Europea, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore dei servizi del beneficiario siano entrambi nell’UE e la valuta utilizzata sia l’Euro, le disposizioni della PSD 2 di cui al Titolo II (trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento) ed al Titolo IV (diritti ed obblighi in relazione alla prestazione ed all’uso dei servizi di pagamento), diversamente da quanto previsto dalla PSD, dovranno trovare applicazione anche con riferimento:

  1. alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione;
  2. alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione (c.d. “operazioni one leg”), sebbene relativamente e limitatamente ai soli segmenti delle operazioni di pagamento eseguiti nell’Unione[2].

Con specifico riferimento alle c.d. “operazioni one leg”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune disposizioni di cui ai Titoli III e IV della Direttiva la cui applicazione è stata estesa dall’art. 2 co. 4 della PSD 2 anche a questa tipologia di operazioni:

  • obbligo per il PSP di mettere a disposizione dell’utente del servizio di pagamento un set informativo completo (ad eccezione delle informazioni inerenti il tempo massimo di esecuzione) relativamente al servizio di pagamento richiesto (artt. 38 e ss. della PSD 2);
  • l’obbligo per il PSP di non addebitare all’utente dei servizi di pagamento le spese per: i) l’adempimento dei propri obblighi di informazione; ovvero ii) l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del Titolo III (art. 6);
  • l’obbligo per il PSP presso cui è radicato il conto di fornire conferma al PSP emittente lo strumento di pagamento basato su carta della disponibilità o meno sul conto dei fondi richiesti (c.d. “fund checking” di cui all’art. 65 PSD 2);
  • applicazione anche alle operazioni “one leg”: i) delle norme relative all’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento (art. 66 PSD 2), ovvero di servizi di informazione sui conti (art. 67 PSD 2); ii) degli obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento (art. 70 PSD 2); iii) del regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate.

Il medesimo art. 2 co. 4 della PSD 2 esclude esplicitamente l’applicabilità alle operazioni “one leg” di alcune disposizioni di Titoli III e IV alla Direttiva, tra cui figurano:

  • in materia di spese applicabili (art. 63 PSD 2), la Direttiva prevede che alle operazioni one leg non siano applicabili: i) il principio per cui beneficiario e pagatore debbano sostenere ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento (principio c.d. dello “SHA”); ii) la previsione per cui agli strumenti di pagamento cui siano connesse commissioni interbancarie già disciplinate dal Regolamento MIF non siano imposte spese di utilizzo ulteriori;
  • con riferimento ai rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (artt. 76 e 77 della Direttiva) la PSD 2 esclude per le operazioni one leg la possibilità per il pagatore di richiedere il rimborso nel caso in cui l’autorizzazione non specifichi l’importo esatto dell’operazione e tale importo superi quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi;
  • in relazione alle tempistiche di accredito (art. 83 co. 1 della Direttiva) la PSD 2 dispone l’inapplicabilità alle operazioni one leg dell’obbligo per il PSP del pagatore di accreditare l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del PSP del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine;
  • in materia di responsabilità dei PSP per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento (art. 89 della Direttiva), la PSD 2 esclude l’applicabilità alle operazioni one leg del principio che sancisce la responsabilità del PSP del pagatore (ovvero del beneficiario) per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento e del conseguenze obbligo di riaccredito sul conto di pagamento del pagatore (ovvero del beneficiario) con riferimento ad una data valuta che non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo;
  • in relazione al diritto di regresso disciplinato dall’art. 92 PSD 2, la Direttiva esclude l’applicabilità di tale disposizione alle operazioni one leg per le quali quindi anche nel caso in cui la responsabilità di un PSP sia attribuibile ad altro PSP, il primo non potrà rivalersi sul secondo per gli importi eventualmente versati a titolo di risarcimento all’utente del servizio di pagamento.

2.4. Il Fund Checking: nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi

Accanto ai nuovi servizi di pagamento sopra illustrati, la PSD 2 all’art. 65 introduce una nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi (c.d. “fund checking”): trattasi della possibilità, offerta ai prestatori di servizi di pagamento basati su carta, diversi dall’ASPSP, di ricevere conferma della disponibilità di fondi a fronte di un’operazione di pagamento richiesta dal pagatore attraverso piattaforme online. Il dato comunicato dall’ASPSP relativamente alla disponibilità di fondi del pagatore corrisponde ad una semplice conferma o diniego, non potendo includere alcuna informazione sia di natura quantitativa, che qualitativa.

Invero, per quanto concerne il prestatore di servizi di pagamento emittente lo strumento di pagamento basato su carta (e.g. carte di debito), la possibilità di ottenere conferma dall’ASPSP della disponibilità di fondi sul conto del cliente appare imprescindibile al fine di gestire al meglio e ridurre il rischio di credito. In particolare, la PSD 2 prevede che i prestatori di servizi di pagamento emittenti strumenti di pagamento basati su carta godano degli stessi diritti e siano soggetti agli stessi obblighi degli altri istituti di pagamento. La richiesta del prestatore di servizi di pagamento e la conferma della disponibilità di fondi saranno veicolate attraverso sicuri canali di comunicazione nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie. Inoltre, la Direttiva prevede espressamente che sia che l’operazione di pagamento avvenga in un contesto Internet, sia che avvenga in un punto vendita fisico, l’ASPSP avrà l’obbligo di fornire la conferma richiesta dall’emittente solo se il conto detenuto dal cliente è accessibile elettronicamente. Tale operatività dà il via alle c.d. carte disaccoppiate, ossia carte di debito che possono essere utilizzate a valere su un conto radicato presso un altro PSP.

2.5. Responsabilità dell’utilizzatore dei servizi di pagamento

La Direttiva all’art. 69, confermando quanto già previsto dalla PSD, riconosce in capo all’utente di servizi di pagamento la sussistenza dell’obbligo di tutelare le credenziali personalizzate ricevute dal prestatore del servizio di pagamento utilizzate al fine di proteggere i propri fondi e limitare i rischi connessi alla frode e all’accesso non autorizzato al proprio conto di pagamento. A tal proposito, l’utente di servizi di pagamento è tenuto ad informare quanto prima il prestatore di servizi di pagamento in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite.

Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rimborsare immediatamente all’utente del servizio di pagamento l’importo dell’operazione.

Tuttavia, la Direttiva, confermando quanto già previsto dalla PSD in proposito, prevede che qualora sussista il forte sospetto di un’operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento dell’utente dei servizi di pagamento, è concesso al PSP di bloccare temporaneamente il rimborso dell’utente per il tempo necessario a condurre una indagine sui fatti allo stesso riportati.

Con specifico riferimento al rimborso dell’utente del servizio di pagamento nel cui nome sia stata effettuata una operazione di pagamento non autorizzata, all’art. 73 della Direttiva è previsto che la data valuta dell’accredito del rimborso sia anteriore rispetto alla data di addebito dell’importo. Inoltre la PSD 2, differenziandosi da quanto previsto sul punto dalla PSD, prevede che l’utente, tranne nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza, sia chiamato a sostenere le conseguenze negative dell’operazione di pagamento non autorizzata entro un limite di euro 50 (e non più di 150).

In relazione alla definizione di concetti chiave quali “negligenza” e “negligenza grave”, la PSD 2 lascia spazio ai singoli legislatori nazionali nella declinazione concreta di tali concetti all’interno di ciascun ordinamento. Ciò non di meno, dalla lettura dei considerando della Direttiva si rileva come il concetto di negligenza implichi di per sé la violazione del dovere di diligenza, mentre con l’espressione “negligenza grave” la PSD 2 si riferisce ad un comportamento che andando oltre la semplice negligenza produca un grado significativo di mancanza di diligenza (e.g. lasciare le credenziali usate per autorizzare un’operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, ovvero in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi).

2.6. Istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Autorità Bancari Europea

Al fine di rafforzare la trasparenza dell’operatività degli istituti di pagamento autorizzati dalle Autorità competenti dello Stato membro di origine o registrati presso di esse, compresi gli agenti, e quindi garantire l’accesso agevole del pubblico all’elenco delle entità che prestano servizi di pagamento, la PSD 2 all’art. 15 prevede l’obbligo per l’Autorità Bancaria Europea (di seguito, “EBA”) di sviluppare e gestire un registro centrale in cui siano pubblicati i nomi delle entità che prestano servizi di pagamento (di seguito, il “Registro Elettronico Centrale”). Pertanto, l’EBA sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico il contenuto del Registro Elettronico Centrale sul proprio sito web. Con riferimento all’aggiornamento del Registro Elettronico Centrale, le autorità nazionali saranno tenute a notificare senza indugio all’EBA le informazioni iscritte nei rispettivi registri nazionali della cui esattezza rimarranno comunque responsabili. Al fine di permettere il tempestivo aggiornamento del Registro Elettronico Centrale è parso necessario aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo quindi agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine qualsiasi modifica che incida sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all’autorizzazione, compresi ulteriori agenti, o entità cui vengono esternalizzate le attività. In caso di dubbio, tali informazioni dovranno essere verificate da parte delle autorità competenti.

Una problematica concreta che EBA sarà chiamata ad affrontare consiste nella definizione delle modalità operative attraverso cui sarà implementata e gestita la connessione in tempo reale tra i vari PSP ed EBA per la consultazione delle informazioni contenute nel Registro Elettronico Centrale. Al fine di regolare tale fondamentale aspetto, l’art. 15 co. 4 della PSD 2 prevede che EBA elabori una serie di norme tecniche di regolamentazione (in proposito, cfr. Par. 4) che definiscano i requisiti tecnici relativi all’accesso alle informazioni contenute nel Registro Elettronico Centrale. L’EBA dovrà presentare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

2.7. Il Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (di seguito, “Regolamento MIF”)

Il riconoscimento della centralità dei sistemi di pagamento ha indotto il legislatore europeo ad intervenire massivamente riformando il framework legislativo di riferimento, non soltanto attraverso l’introduzione della PSD 2, ma anche attraverso l’emanazione del Regolamento MIF. I due atti legislativi congiuntamente considerati costituiscono il c.d. “Pacchetto Pagamenti” composto da misure autonome e distinte, ma complementari nello spirito e nell’obiettivo finale.

Il Regolamento MIF, essendo incentrato sui sistemi di commissioni interbancarie applicate alle carte di pagamento, fissa limiti massimi all’applicazione di tali commissioni rafforzando al contempo le misure di trasparenza attraverso la previsione dell’obbligo di separare i costi relativi alle commissioni da quelli relativi ai diversi marchi presenti sulle carte. Il Regolamento MIF inoltre: i) abolisce la limitazione inerente il numero massimo di marchi che potevano comparire sulle carte di pagamento; e ii) sancisce la separazione giuridica, organizzativa e procedurale tra i soggetti emittenti carte di pagamento e gestori delle transazioni. Nella prassi commerciale le commissioni interbancarie rappresentano la maggior parte delle commissioni addebitate dagli emittenti carte di pagamento agli esercenti, i quali tendono a loro volta a ricomprendere l’ammontare pagato a titolo di commissione interbancaria nel prezzo al dettaglio applicato per beni e servizi. Ne deriva quindi che tali commissioni risultano in concreto a carico dei consumatori cui in modo poco trasparente sono addebitati dei costi legati allo specifico metodo di pagamento utilizzato. Intervenendo sul punto il Regolamento MIF introduce quindi dei limiti all’applicabilità delle commissioni interbancarie.

La revisione delle pratiche relative alla maggiorazione di cui alla PSD 2 ed al Regolamento MIF rappresenta quindi un elemento fondamentale al fine di evitare che tali costi siano automaticamente inglobati nei prezzi al dettaglio sostenuti dai consumatori.

Di conseguenza, al fine di prevedere un coordinamento con quanto disposto dal Regolamento MIF in materia di commissioni interbancarie, la PSD 2 all’art. 62 co. 4 dispone che gli Stati membri assicurino che il beneficiario di tali commissioni non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie siano già soggette al capo II del Regolamento MIF avente ad oggetto la regolamentazione delle commissioni interbancarie.

3. L’impatto tecnologico

L’introduzione dei nuovi servizi di pagamento di informazione sui conti e di disposizione di ordini, consentendo ai provider di servizi di pagamento certificati di accedere agli account dei clienti (open access e open banking), sottintendono per le banche una spinta a promuovere un mercato aperto.

L’apertura dei conti, oltre al necessario adeguamento normativo, richiederà la promozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano un elevato livello di sicurezza per l’utente finale e che consentano una facile integrazione con i sistemi dei third payment party provider. La Direttiva, tuttavia, non identifica le tecnologie che le Banche dovranno adottare per il colloquio con le terze parti, delegandone eventualmente il compito all’EBA, ma ribadisce la necessità di investire in sicurezza, protezione dei dati e autenticazione.

3.1. Autenticazione forte, sicurezza e comunicazione tra le parti

Le tecnologie che saranno adottate dovranno quindi garantire all’utente finale sicurezza sia per operazioni di accesso all'account che per transazioni tramite un canale remoto. Per stimolare la discussione l’EBA ha pubblicato un discussion paper, avente ad oggetto l’autenticazione forte del cliente e la comunicazione sicura, al fine di raccogliere commenti e idee da parte dei principali stakeholder e che saranno oggetto di approfondimento nelle prossime release.

La PSD2 a questo proposito indirizza un’armonizzazione delle prassi operative già in uso nella maggior parte delle Banche e ribadito nel 16° aggiornamento delle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (Circolare n. 285/2013), nell’adozione di soluzioni atte ad accertare l’identità del cliente per le operazioni di pagamento. In particolare, richiede l’utilizzo di due o più strumenti di autenticazione classificati come: “knowledge” (qualcosa che solo l’utente conosce, ad esempio un PIN); “possession” (qualcosa che solo l’utente possiede, ad esempio un “Token”); “inherence” (qualcosa che solo l’utente è, ad esempio l’impronta digitale). Particolare attenzione è posta alla conservazione dell’interdipendenza dei singoli elementi, per evitare che l’eventuale violazione di una delle credenziali abbia effetti sulle altre (ad esempio come potrebbe verificarsi nel caso in cui l’utente effettui un acquisto o acceda al proprio account tramite un dispositivo mobile e nello stesso tempo lo utilizzi per memorizzarne o riceverne le credenziali di accesso).

Inoltre si richiede l’adozione di strumenti per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali degli utenti limitando il rischio di phishing o altre attività fraudolente. Tra i principali rischi identificati vi è la creazione e la modifica delle credenziali di accesso, involontariamente trasmesse dall’utente (pishing message, fraudulent websites o malware sul pc) ovvero inviate tramite canali di comunicazione alternativi, quali linea telefonica e tecnologie radio non adeguatamente protette. Sono pertanto in analisi le adeguate modalità di condivisione dei dati per accedere ai servizi forniti dai PISP e dagli AISP in sicurezza: ad oggi sono disponibili sistemi di codifica (ad esempio le one-time password) e soluzioni che prevedono la creazione di un collegamento dinamico (“dynamic link”) al fine di garantire che l’autenticazione per una transazione a distanza non venga utilizzata per altri scopi rispetto a quanto originariamente previsto dal pagatore.

Sul piano tecnologico il più significativo impatto riguarda tuttavia la richiesta della Direttiva di facilitare le operazioni di accesso ai conti da parte di provider esterni, per la raccolta di informazioni o per l’elaborazione di un pagamento.

Le soluzioni identificate dovranno garantire il giusto equilibrio tra le potenzialità derivanti dallo sviluppo di un linguaggio comune tra Banche e terze parti coinvolte nelle operatività di pagamento, ed il rischio di definire standard troppo rigidi che imbriglino la futura innovazione.

A questo proposito, si rileva come, secondo una soluzione ampiamente condivisa tra le istituzioni finanziarie e le Fintech attive nel settore, la problematica in oggetto, pur non avendo trovato una esplicita risposta nel testo della Direttiva, né essendo ancora stata indirizzata da EBA potrebbero trovare una soluzione nell’utilizzo delle c.d. “API” (Application Programming Interface). Le API invero rappresentano uno specifico approccio architetturale che garantisce scalabilità, sicurezza e riusabilità del codice. Attraverso questa tecnologia, inoltre, è possibile garantire che solo le funzioni per cui il cliente ha esplicitamente acconsentito siano a disposizione dei third party provider.

4. Ripartizione della responsabilità tra prestatori di servizi di pagamento coinvolti in una sola operazione di pagamento: profili di riflessione

Numerosi restano ad oggi i punti aperti e gli aspetti da chiarire, che ci si attende verranno indirizzati grazie alla pubblicazione delle specifiche regole tecniche/linee guida da parte dell’EBA ed all’implementazione normativa negli ordinamenti dei singoli Stati membri. Tra le altre cose, si auspica che i singoli legislatori nazionali, unitamente alle autorità competenti degli Stati membri, forniscano specifiche indicazioni con riferimento ai diritti ed agli obblighi posti in capo a ciascuna parte nei rapporti intercorrenti tra i prestatori dei nuovi servizi di pagamento (payment initiation service edaccount information service), i singoli pagatori ed i prestatori di servizi di pagamento presso cui sono radicati i conti dei pagatori, regolando al contempo il regime delle responsabilità in capo a ciascuno.

La ripartizione della responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti rappresenta infatti una tematica cruciale in quanto strettamente connessa con quella che può essere individuata come la maggior novità introdotta dalla PSD 2, ossia l’estensione dell’ambito di applicazione della Direttiva anche ai PISP ed AISP. In particolare, come già accennato, la PSD 2 non subordina la prestazione di servizi di disposizione di ordini (ovvero di informazione sui conti) all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il PISP/AISP ed il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP).

Tale circostanza, unitamente al disposto dell’art. 73 co. 2 della Direttiva, che stabilisce che, nel caso in cui sia stata disposta un’operazione di pagamento non autorizzata mediante un payment initiation service provider, l’ASPSP sarà chiamato a rimborsare, prima facie, il pagatore dell’importo corrispondente all’operazione di pagamento non autorizzata, pone quindi una delicata questione di ripartizione di responsabilità tra prestatori di servizi di pagamento. E’ sì vero che la medesima disposizione introduce un diritto di regresso in capo all’ASPSP nei confronti del PISP qualora quest’ultimo sia responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata (sul punto cfr. anche quanto previsto dall’art. 92 co. 1 della PSD 2), tuttavia l’eventuale assenza di un rapporto contrattuale potrebbe rendere meno agevole l’applicazione di tale norma.

Il regime di ripartizione della responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ed il prestatore dei servizi di disposizione di ordine di pagamento (ovvero di informazione sui conti) così come delineato nella PSD 2 ha lo scopo primario di indurre ciascuno degli attori coinvolti ad assumersi la responsabilità per la parte dell’operazione avvenuta sotto il proprio controllo.

Benché la Direttiva non preveda l’obbligo per i prestatori di pagamento di regolare i propri rapporti mediante il ricorso ad un contratto avente forma scritta, si ritiene che, al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento partecipanti ad un’operazione di pagamento, sia necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati in applicazione delle disposizioni della PSD 2 in materia di riparto della responsabilità.

In conclusione, si dovrebbe fare in modo che in nessun caso l’ASPSP sia ritenuto responsabile per l’operato di terzi prestatori dei servizi di pagamento, qualora tali attori siano coinvolti nell’operazione di pagamento, ferme restando le esigenze di tutela dei consumatori. Per favorire la diffusione dei nuovi servizi di pagamento si dovrebbe invece passare attraverso l’adozione di standard tecnici comuni nell’ambito della formalizzazione di rapporti contrattuali tra ASPSP e third payment services providers che possa tutelare efficacemente il ruolo di ciascuna parte. Diversamente, si concretizzerebbe il rischio di creare situazioni in cui sarebbero portati ad operare esclusivamente quei soggetti che siano stati in grado di tutelarsi stipulando con la controparte un contratto in forma scritta che illustri nel dettaglio gli standard tecnici utilizzati. A tal proposito, si potrebbe quindi ritenere legittimo che l’equilibrio così come delineato dalla PSD 2 potrà essere eventualmente alterato qualora i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’operazione abbiano previsto nell’accordo preliminare tra loro stipulato di regolare in modo differente la ripartizione della responsabilità.

4.1. Il valore probatorio dei nuovi standard di sicurezza: la prova della diligenza

Alcuni degli aspetti più interessanti conseguenti all’introduzione della Direttiva sono da identificarsi con le novità ed i requisiti introdotti in ambito “tech” i quali rappresentano sicuramente, da un punto di vista operativo, i profili di maggior impatto per gli intermediari. Tali aspetti svolgeranno tuttavia un ruolo fondamentale anche da un punto di vista giuridico risultando determinanti in caso di controversie aventi ad oggetto la ripartizione della responsabilità tra i diversi PSP coinvolti in una stessa operazione di pagamento. In particolare, la valenza probatoria che la PSD 2 sembra attribuire a determinate soluzioni tecniche (e.g. la c.d. “autenticazione forte” di cui all’art. 97 della PSD 2), nonché la possibilità di fornire la prova dell’avvenuta corretta esecuzione, registrazione e contabilizzazione (cfr. in proposito quanto disposto dall’art. 72 della PSD 2), mediante il ricorso a soluzioni prettamente operative, determinerà la necessità di procedere ad un’adeguata interpretazione del dato normativo al fine di comprendere ed implementare correttamente gli sviluppi dei sistemi informativi necessari per cogliere le nuove opportunità offerte dalla PSD 2.

Con specifico riferimento alla previsione dell’obbligo per tutti i prestatori di servizi di pagamento di dotarsi di meccanismi che garantiscano la c.d. “autenticazione forte” del cliente si rileva come la previsione di un tale obbligo si sia resa necessaria a seguito della crescita esponenziale dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili cui si è assistito negli ultimi anni.

5. Aspettando la PSD 2: RTS e Guidelines

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della Direttiva ed evitare di creare un framework normativo di riferimento eccessivamente rigido e complesso che finirebbe per inibirne da sé lo sviluppo e l’evoluzione, il legislatore europeo ha stabilito, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell’EBA, di attribuire a quest’ultima il compito di emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di meglio regolare in particolare: i) gli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento (e.g. autenticazione forte del cliente); nonché ii) la cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri.[3]

Più specificamente, EBA, nell’ambito del nuovo quadro normativo, sarà chiamata a sviluppare entro il 13 gennaio 2018 sei “Regulatory Technical Standard” (“RTS”)[4] e cinque “Guidelines.

In particolare, i 6 RTS avranno ad oggetto:

  • Strong customer authentication and secure communication”: attraverso questo RTS saranno identificati i requisiti dell’autenticazione forte del cliente al fine di eliminare il rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, nonché i requisiti di standard comuni e aperti di comunicazione;
  • Central Contact Point”: il RTS in oggetto dovrà stabilire i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni proprie di tali punti di contatto (al fine di assicurare un flusso informativo costante con le Autorità competenti sia dello Stato membro ospitante, che dello Stato membro di origine relativamente all’osservanza di quanto previsto dai titoli III (trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento) e IV (diritti ed obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento) della PSD2, l’art. 29 co. 4 della Direttiva, prevede la possibilità per gli Stati membri di richiedere la nomina di un apposito punto di contatto agli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento e la cui sede centrale sia situata in un altro Stato; tale punto di contatto rappresenterebbe quindi internamente a ciascun PSP il referente per le Autorità competenti con riferimento alla verifica del rispetto di quanto disposto dai titoli III e IV della Direttiva);
  • EBA Register”: il presente RTS definirà il grado dettaglio e la struttura che dovranno adottare le informazioni che dovranno essere notificate ad EBA al fine di aggiornare il Registro Elettronico Centrale, anche con riferimento al formato ed all’adozione di un modello di comunicazione uniforme;
  • Passporting notifications”: attraverso la redazione di questo specifico RTS EBA sarà chiamata a definire il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante;
  • “Passporting compliance”: il RTS in oggetto sarà destinato ad identificare il metodo, i mezzi e le modalità della cooperazione tra gli Stati membri al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi su base transfrontaliera;
  • “Register monitoring”: attraverso questo RTS saranno definiti i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione ed al mantenimento del registro elettronico centrale, nonché all’accesso alle informazioni ivi contenute.
  • Come poc’anzi accennato, EBA sarà inoltre chiamata a provvedere alla redazione di cinque Guidelines aventi ad oggetto:
  • “Insurance policies”: attraverso questa specifica guideline sarà definito l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia;
  • “Authorizations”: in questo provvedimento saranno dettagliate le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli istituti di pagamento;
  • “Security measures”: attraverso questo provvedimento saranno definite le misure di sicurezza, la relativa attuazione, nonché le procedure di certificazione;
  • “Incident reporting”: in questa guideline saranno dettagliati icriteri relativi alle modalità per la valutazione della rilevanza degli incidenti, il formato, nonché le procedure per la relativa notifica;
  • “Complaint procedures”: in questa specifica guideline sarannodescritte le procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire l’effettiva osservanza della PSD2.

Si rappresenta che ad oggi EBA ha provveduto a pubblicare: i) un Discussion Paper relativamente agli obblighi rafforzati di identificazione della clientela ai sensi della PSD 2; ii) un Consultation Paper sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini del passaporto PSD 2.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare chiaro come sia gli RTS che le Guidelines costituiscono strumenti fondamentali per il conseguimento di uno dei maggiori obiettivi della PSD 2, ossia l’applicazione uniforme della disciplina in materia di servizi di pagamento e quindi il rafforzamento della tutela del consumatore, con specifico riferimento all’innovazione ed al miglioramento della sicurezza dei pagamenti elettronici in tutta l’Unione Europea.

5.1. Le “Nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica” ed il 16°aggiornamento della Circolare n. 285/2013 in materia di obblighi imposti alle banche nella prestazione di servizi di pagamento tramite internet

In relazione alla sicurezza dei pagamenti effettuati tramite internet, il 17 maggio 2016 la Banca d’Italia ha pubblicato le nuove “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” (di seguito, le “Disposizioni per IMEL ed IP”) le quali recepiscono nell’ordinamento italiano gli Orientamenti dell’EBA del dicembre 2014 sulla sicurezza dei pagamenti via Internet (di seguito, gli “Orientamenti”).

Le nuove Disposizioni per IMEL ed IP abrogano e sostituiscono integralmente le previgenti disposizioni del giugno 2012: l’impianto del testo normativo è rimasto pressoché invariato, tuttavia l’Autorità di Vigilanza ha colto l’occasione per adeguarlo alle modifiche nel frattempo intervenute nel quadro normativo primario e secondario.

Gli Orientamenti dell’EBA si applicano agli istituti di pagamento e di moneta elettronica, nonché agli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o di moneta elettronica, secondo il principio di proporzionalità e cioè tenendo conto della dimensione, della complessità operativa e della tipologia di servizi prestati da ciascun soggetto

Contestualmente all’aggiornamento delle Disposizioni per IMEL ed IP, Banca d’Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento delle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (Circolare n. 285/2013).

In particolare, con l’aggiornamento della Circolare n. 285/2013 la Banca d’Italia ha provveduto a modificare il Capitolo 4 “Sistemi informativi” del Titolo IV, Parte Prima, introducendo, tra l’altro, una specifica sezione VII volta a disciplinare gli obblighi imposti alle banche che prestano servizi di pagamento tramite internet, con ciò intendendosi: i) l’esecuzione via internet di pagamenti tramite carta (ivi compresi i pagamenti con carta virtuale, così come la registrazione dei dati relativi alle carte di pagamento per l’utilizzo in soluzioni di tipo “wallet”); ii) l’esecuzione di bonifici via internet; iii) l’emissione e la modifica dei mandati elettronici di addebito diretto; iv) i trasferimenti di moneta elettronica via internet tra due conti di moneta elettronica. Le nuove disposizioni introdotte nella Circolare n. 285/2013 si applicano alle banche, alla capogruppo di gruppi bancari, nonché alle succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia ed al Bancoposta.

A seguito dell’introduzione dell’aggiornamento in oggetto, le banche saranno chiamate ad implementare le novità in esso contenute, ed in particolare a prevedere:

  • la redazione, l’attuazione ed il riesame di una formale policy di sicurezza per i servizi di pagamento via internet;
  • l’implementazione di specifiche misure operative quali, a titolo di esempio, la c.d. autenticazione forte del cliente;
  • l’assistenza alla clientela attraverso la predisposizione di misure volte alla sensibilizzazione, all’educazione ed alla comunicazione della stessa.

Con specifico riferimento alle tempistiche entro cui le banche saranno tenute ad adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti, si è previsto che: i) in via generale, le banche siano tenute ad adeguarsi ai nuovi obblighi entro il 30 settembre 2016; ii) qualora l’assolvimento dei nuovi obblighi richieda una modifica dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento, le banche saranno tenute ad adeguare tali contratti entro la prima scadenza contrattuale; infine iii) le banche trasmetteranno entro il 30 ottobre 2016 alla BCE o alla Banca d’Italia una relazione, approvata dall’organo con funzione di supervisione strategica sugli interventi effettuati, sulla struttura organizzativa e di controllo, nonché sui sistemi informativi, al fine di assicurare il rispetto dei nuovi obblighi introdotti.

6. Conclusioni

Come è stato più volte rilevato, la Direttiva risulta funzionale allo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi servizi nell’ambito del mercato dei servizi di pagamento. I recenti interventi normativi (anche di natura regolamentare) offrono infatti, sia ai soggetti già operanti in questo specifico settore (siano essi banche o istituti di pagamento), che ai nuovi player che si affacciano sul mercato dei servizi di pagamento per la prima volta, nuove possibilità operative, potendo infatti incidere: i) sulla scelta del modello di business; ii) sui volumi delle transazioni concluse; nonché iii) sulla massimizzazione del valore marginale ricavabile da un singolo cliente.

Al fine di cogliere a pieno le novità introdotte dalla PSD 2 pare quindi necessario procedere ad una lettura critica della stessa che sia in grado di individuare, approfondire e valorizzare le opportunità che possono sorgere dalla collaborazione tra i diversi PSP anche attraverso lo sviluppo di partnership finalizzate a valorizzare le specificità che caratterizzano ciascun PSP. Per i PSP già operanti l’ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva rappresenta un chiaro indice della necessità di ripensare alle relazioni con i clienti, aggiornando i propri modelli di business, e rivedendo i processi di sviluppo di nuovi prodotti anche al fine di massimizzare i vantaggi derivanti dalla diffusione dei nuovi canali di pagamento internet e mobile.

Invero, il mercato dei pagamenti elettronici, nonché l’esistenza di diversi strumenti di pagamento elettronici rappresenti una grande opportunità per tutti i PSP sia in termini di differenziazione, che di crescita ed innovazione.

In ultimo si rileva inoltre come laPSD2 rappresenti certamente un potenziale acceleratore per lo sviluppo tecnologico di sistema che impatterà sul modello operativo e di business, e ciò indipendentemente dallo standard di comunicazione che sarà definito. Risulta quindi necessario per ogni PSP procedere alla definizione della strategia da adottare per approcciare la nuova Direttiva coordinando le scelte tecnologiche in funzione degli obiettivi di business.

I PSP che dovessero decidere di considerare la Direttiva come un semplice adeguamento normativo, attendendo gli orientamenti di EBA e del mercato per avviare le proprie attività, potrebbero accumulare una distanza difficile da colmare rispetto ai competitor più innovativi ed alle Fintech già attive nel settore.

 

[1] I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l’intrattenimento, il parcheggio auto e l’ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Essi riducono in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi con i canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentano la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e nuovi di acquisto dei biglietti.

[2] La precedente direttiva (PSD) trovava infatti applicazione quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario erano entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento era situato nella Comunità e con riferimento ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

[3] In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1093/2010, nell’emanare tali orientamenti e progetti di norme tecniche, EBA è chiamata in via preliminare a consultare tutti i portatori di interessi operanti nello specifico mercato di riferimento (i.e. mercato dei servizi di pagamento).

[4] Da un punto di vista metodologico EBA nella redazione di questi standard potrà optare per diversi approcci, in funzione delle differenti esigenze da soddisfare e della specifica materia regolata. In particolare, sia con riferimento ai requisiti in materia di sicurezza, sia in relazione alla scelta degli standard di comunicazione da adottare potrà alternativamente essere richiesta l’adozione di: i) requisiti molto stringenti al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione della norma; ovvero ii) requisiti più flessibili lasciando libertà agli attori del mercato dei pagamenti di adeguare le proprie operatività attraverso l’adozione di soluzioni personalizzate.

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