Con decisione n. 15404 del 22 giugno 2021 il Collegio coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha espresso il seguente principio relativo al diritto del cliente di ricevere copia della documentazione bancaria, con riferimento agli estratti del conto corrente.
L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.