Con decisione n. 15627 del 25 giugno 2021 il Collegio coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha espresso i seguenti principi di diritto relativamente alla facoltà dell’intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sui servizi di pagamento di un conto corrente, con particolare riferimento all’introduzione del bonifico istantaneo.
1) Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza dell’abrogato comma 5.
2) La proposta al consumatore di introduzione della modalità di pagamento tramite bonifico istantaneo, ai sensi dell’art.126-sexies, comma 4-bis, del T.U.B., può essere validamente formulata se corredata da una informazione completa e corretta delle relative caratteristiche.
3) Tale non è quella che si limiti a evidenziare il costo del bonifico istantaneo, a conferma implicita della nuova opportunità offerta al destinatario, senza indicazione della caratteristica della irrevocabilità della operazione, determinativa dell’aumento del rischio in capo all’ordinante.