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Approfondimenti

Lo scambio automatico di informazioni: profili applicativi della normativa FATCA

4 Dicembre 2015

Piero Bonarelli, Head of International Tax Affairs, Enrico Gaiani, Head of Tax Compliance, UniCredit SpA

Di cosa si parla in questo articolo

1. La normativa FATCA nello scenario internazionale

Trasparenza e scambio (automatico) di informazioni a tutela della base imponibile degli Stati. Questo, in estrema sintesi e con qualche semplificazione, è uno dei tratti più rilevanti del nuovo scenario che va delineandosi in ambito internazionale.

Il quadro della fiscalità internazionale sta conoscendo una profonda evoluzione in forza dell’iniziativa dell’OCSE intesa a proteggere dall’erosione la base imponibile degli Stati: le 15 azioni promosse nel contesto delle misure BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) affrontano numerose questioni e propongono una rivisitazione profonda dei principi di fiscalità internazionale ma se un’ispirazione comune è rintracciabile, questa riguarda la tutela della base imponibile contro i fenomeni di erosione di natura elusiva, frutto di azioni che si pongono in contrasto con lo spirito della normativa fiscale e che si ripromettono di aggirarne le disposizioni.

In questo contesto possiamo collocare anche la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) adottata negli USA con la finalità di tutelare la base imponibile da fenomeni di erosione riconducibili all’evasione fiscale. In questo caso il focus è circoscritto esclusivamente al perimetro statunitense ma l’impatto operativo della disciplina USA ha una portata ampia (che varca i confini del territorio americano) e ripercussioni significative nella grande maggioranza dei Paesi dell’area OCSE, che sono stati chiamati dagli USA a sottoscrivere accordi di cooperazione per consentire l’efficacia delle misure adottate. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

2. L’accordo con gli USA (“IGA 1”) e la normativa italiana

Il 10 gennaio 2014, gli Stati Uniti hanno siglato un accordo con il governo Italiano (“IGA 1”, Intergovernamental Agreement Model 1) per l’attuazione della normativa FATCA (introdotta dall’ordinamento statunitense) ai sensi del quale le autorità italiane si impegnano a scambiare informazioni con quelle USA relativamente ai soggetti statunitensi che detengano presso intermediari residenti in Italia conti finanziari. Gli obblighi di acquisizione delle informazioni (ai fini della trasmissione dei dati) hanno decorrenza dal 1° luglio 2014.

In forza di tale disciplina, le istituzioni finanziarie sono dunque impegnate in attività di monitoraggio e di comunicazione, l’attuazione delle quali ha richiesto l’adeguamento di processi e sistemi informatici con un impatto molto rilevante a livello organizzativo.

La normativa domestica che regola l’introduzione di tali obblighi è stata adottata solo nel 2015, con la legge n. 95 del 18 giugno (che ratifica l’accordo concluso con il governo USA) e con il decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto, n. 186 (D.M. 6 agosto 2015).

3. Gli obblighi di raccolta dei dati ai sensi della disciplina FATCA

Gli obblighi in capo alle istituzioni finanziare[1] residenti nel territorio dello Stato possono essere sintetizzati nelle seguenti fasi principali:

  1. la raccolta dei dati in sede di apertura di un conto finanziario da parte di un nuovo cliente a decorrere dal 1° luglio 2014 (la cosiddetta fase di “on-boarding”);
  2. l’attività di “adeguata verifica” relativa ai clienti preesistenti (i clienti già presenti alla data del 30 giugno 2014, prima dell’entrata in vigore delle nuove misure);
  3. la trasmissione dei dati all’Autorità fiscale, secondo le scadenze previste dall’ordinamento domestico;
  4. l’attività di monitoraggio dei dati raccolti, intesa a verificare eventuali cambiamenti di circostanze.

I conti finanziari oggetto del “reporting”, ovvero oggetto della raccolta e della trasmissione dei dati, sono solo quelli riconducibili, nei termini che vedremo di seguito, ai soggetti statunitensi. Come già ricordato infatti, la finalità della disciplina e delle procedure di verifica che essa impone, è quella di rintracciare titolari statunitensi di conti finanziari che possano aver sottratto il loro reddito alla conoscibilità delle Autorità fiscali americane. In definitiva, la disciplina FATCA si risolve nell’attuazione delle misure necessarie all’individuazione della clientela statunitense, esercizio non privo di elementi di complessità nei suoi risvolti operativi.

Il termine per la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate (che è tenuta a sua volta a trasmettere i dati alle Autorità americane su base annuale e in via automatica ai sensi dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni[2]) è stato stabilito al 31 agosto 2015 (con la possibilità di procedere ad un secondo invio sostitutivo entro il 15 settembre)[3].

Tale scadenza è stata adottata solo con riferimento alla prima trasmissione di dati mentre in via generale gli istituti finanziari dovranno comunicare le informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della normativa, l’acquisizione dei dati riguarda in particolare i conti finanziari di pertinenza dei seguenti soggetti:

  • soggetti residenti negli USA (persone fisiche e persone giuridiche) o cittadini statunitensi ovunque residenti;
  • entità non finanziarie passive (ovunque residenti) controllate da una o più persone fisiche residenti negli USA o da cittadini statunitensi.

Sono oggetto di comunicazione anche i pagamenti effettuati alle istituzioni finanziarie non partecipanti (ovvero gli intermediari finanziari che non abbiamo aderito alla disciplina FATCA, le cosiddette “Non Participating Foreign Fianancial Institutions”).

In particolare, le istituzioni finanziarie devono acquisire:

  • il codice fiscale statunitense per i cittadini USA ovunque residenti e un’attestazione di residenza fiscale statunitense;
  • per le persone fisiche, cognome, nome, luogo di nascita e indirizzo, nonché documentazione attestante la cittadinanza statunitense;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

4. Il prelievo sui pagamenti di fonte statunitense

Oltre agli adempimenti relativi all’individuazione della clientela, la normativa prevede anche l’obbligo di effettuare un prelievo sui pagamenti di fonte statunitense effettuati a istituzioni finanziarie non partecipanti. Gli intermediari finanziari che non siano tenuti all’effettuazione della ritenuta dovranno comunque trasmettere le informazioni necessarie affinché il prelievo possa essere operato.

In particolare, le istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità americane, applicano un prelievo nella misura del 30% su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, corrisposto a un’istituzione finanziaria non partecipante.

Le istituzioni che invece non abbiano responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense ma che agiscano come intermediario in relazione ad un pagamento di fonte statunitense, sono tenute a comunicare all’istituzione più prossima, nella catena degli intermediari che intervengono nell’effettuazione del pagamento, i dati necessari per applicare il prelievo dovuto.

5. La “due diligence” sui conti delle persone fisiche: cenni

Con riferimento all’attività di adeguata verifica (due diligence) sui conti preesistenti (ovvero già presenti al 30 giugno 2014) riconducibili a persone fisiche, occorre distinguere tra conti di importo “rilevante” (con un valore superiore a $1.000.000) e conti di importo “non rilevante” (aventi un valore superiore ai $50.000 e inferiore a $ 1.000.000).

Per questi ultimi è sufficiente una verifica basata sugli archivi elettronici, ovvero una ricerca dei dati rintracciabili elettronicamente conservati negli archivi ai fini di individuare uno o più indizi di “americanità” (“US indicia”)[4]. Se tramite la ricerca elettronica non si rilevano indizi di conti statunitensi, non sono richiesti ulteriori adempimenti. Se invece vengono rilevati tali indizi, la disciplina prevede in modo articolato le circostanze in presenza delle quali l’istituzione è tenuta a effettuare la comunicazione e i casi di esclusione che possono esentare l’intermediario dall’obbligo di trasmettere i dati.

Quando invece si tratti di conti intestati a persone fisiche con importo rilevante, la normativa prevede una procedura di verifica rafforzata che, a meno del soddisfacimento di determinati requisiti in termini di qualità degli archivi elettronici, impone la ricerca negli archivi cartacei oltre che in quelli elettronici.

Si osserva infine che non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi $ 50.000 al 30 giugno 2014. Un approccio analogo viene adottato con riferimento ai “nuovi” conti di deposito delle persone fisiche (ovvero quelli detenuti ed aperti a partire dal 1° luglio 2014), che restano fuori dall’attività di verifica, identificazione o comunicazione quando il saldo sia pari o inferiore ai $ 50.000.

6. Impatti della disciplina FATCA e ruolo delle banche

Il rispetto degli obblighi che discendono dalla normativa FATCA ha richiesto agli istituti finanziari un adeguamento significativo dei processi interni che riguardano l’identificazione della clientela. Gli adempimenti previsti dalla disciplina hanno imposto interventi anche rilevanti sul piano organizzativo e dei sistemi informatici, assegnando agli intermediari finanziari un ruolo cruciale nel sistema di scambio automatico delle informazioni adottato dalla disciplina FATCA e destinato a diventare uno standard internazionale con l’introduzione del “Common Reporting Standard” (CRS) promosso dall’OCSE.

La normativa FATCA, funzionale alle esigenze dell’ordinamento statunitense a tutela della base imponibile contro l’evasione e altri fenomeni di erosione, ha accelerato una tendenza che andava già delineandosi e che ora ha contorni ben definiti. Fatta eccezione per alcune differenze, il modello di scambio dei dati promosso dall’OCSE (il citato CRS) persegue le stesse finalità della disciplina FATCA e si basa su modalità operative molto simili, incentrate sull’identificazione dei soggetti non residenti che detengano di conti finanziari presso gli intermediari.

Con riferimento all’ordinamento domestico, gli obblighi derivanti dal modello CRS relativi alla raccolta delle informazioni, introdotti (sia pure in termini molto generali) dalla stessa legge n. 95/2015 che ha ratificato l’accordo FATCA[5], entrano in vigore già nel gennaio 2016 mentre la prima scadenza per la comunicazione delle informazione è nel 2017. Lo scambio su base automatica delle informazioni è dunque lo strumento a cui, in ambito internazionale, sembra attribuirsi maggiore efficacia per contrastare l’evasione fiscale e le forme di erosione della base imponibile. Questo è il nuovo scenario con cui i contribuenti (imprese e persone fisiche) e le Amministrazioni dovranno misurarsi, in un contesto caratterizzato da una più estesa e più autentica trasparenza.



[1] In base all’art. 4, comma 1, della legge 95/2015, istituzioni finanziarie rilevanti ai fini della normativa FATCA sono le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste Italiane SpA, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e altre società finanziarie residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti. Il decreto di attuazione della citata legge di ratifica contiene una lista più ampia e dettagliata di tutte le istituzioni finanziarie residenti tenute agli adempimenti previsti dalla disciplina FATCA. Nell’individuare le diverse categorie di intermediari finanziari interessate dalla normativa, si è fatto ricorso alla facoltà, riconosciuta dall’art. 4, paragrafo 7, dell’Accordo intergovernativo tra USA e Italia, di utilizzare le definizioni presenti nei pertinenti Regolamenti del Tesoro degli Stati Uniti.

[2] L’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti regola lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei due Paesi (ivi incluso quello automatico) definendone l’ambito di applicazione, le finalità e i limiti.

[3] Le modalità tecniche della trasmissione dei dati sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 106541/2015 del 7 agosto 2015.

[4] Gli indizi di americanità menzionati dalla normativa FATCA sono i seguenti: 1) identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense; 2) indicazione univoca del luogo di nascita negli Stati Uniti; 3) indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo c/o statunitense; 4) numero di telefono statunitense; 5) ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti; 6) procura o potestà di firma valida, conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; 7) un indirizzo c/o o di fermo posta che rappresenta l’unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell’istituzione italiana tenuta alla comunicazione.

[5] Per quanto riguarda in particolare il Common Reporting Standard (CRS), la legge che regola gli adempimenti FATCA si limita a prevedere l’obbligo di individuazione dei clienti non residenti a partire dal gennaio 2016 ma non tratta nello specifico i termini del sistema di raccolta e scambio dei dati adottato dal CRS. Il quadro normativo destinato a disciplinare in dettaglio questi aspetti è ancora in corso di definizione.

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