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Le novità fiscali del disegno di legge Stabilità 2015

7 Novembre 2014

Stefano Massarotto e Giovanni Barbagelata, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Si evidenziano, di seguito, i principali provvedimenti di carattere fiscale del disegno di legge Stabilità 2015 – Atto Camera 2679-bis, attualmente all’esame delle Commissioni della Camera – di specifico interesse per il settore finanziario.

Nuovo regime nazionale di tassazione agevolata ‒ “Patent Box”
(Art. 7, da commi 3 a 11 del D.D.L. Stabilità 2015)

In linea con le normative vigenti nei principali Stati europei (tra cui Francia, Gran Bretagna e Lussemburgo), l’articolo 7, commi da 3 a 11 del Disegno di legge Stabilità 2015 introduce un regime opzionale di tassazione agevolata consistente nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di taluni beni immateriali (quali marchi e brevetti), con lo scopo di:

  • incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  • incentivare il mantenimento di tali beni immateriali sul territorio nazionale;
  • favorire l’investimento in Italia in attività di ricerca e sviluppo.

Ambito soggettivo

Il regime si applica a:

  • soggetti titolari di redditi d’impresa residenti in Italia;
  • soggetti titolari di redditi d’impresa residenti in Paesi con i quali sia in vigore un Accordo contro la doppia imposizione e con effettivo scambio di informazioni.

L’esercizio dell’opzione è irrevocabile per i successivi cinque esercizi sociali.

Ambito oggettivo

I beni immateriali oggetto di agevolazione sono:le opere di ingegno, i brevetti industriali, i marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti (esclusi i marchi esclusivamente commerciali) e i know-how giuridicamente tutelabili.

Regime agevolato

Il regime agevolato di esclusione dal reddito complessivo ‒ ai fini IRES e IRAP ‒ del 50% dei redditi derivanti dai suddetti beni immateriali si applicaai redditi:

  1. derivanti dall’utilizzo diretto;
  2. realizzati nell’ambito di operazioni intercorse tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  3. derivanti dalla concessione in uso a terzi.

Nelle ipotesi sub a) e b) l’applicazione del regime agevolato è subordinata alla preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (da concludersi con un apposito accordo Advance Pricing Agreement).

La percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è stabilita nella misura pari al 50%;in via transitoria, per gli anni 2015 e 2016, tale percentuale sarà rispettivamente pari al 30% e al 40%.

Inoltre, si considerano escluse dalla formazione del reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del relativo corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e/o sviluppo di altri beni immateriali.

Le disposizioni attuative, la precisa identificazione dei beni oggetto dell’agevolazione in esame e la definizione dei criteri di determinazione della quota di reddito riferibile all’attività di ricerca e sviluppo agevolabile saranno oggetto di uno specifico Decreto Ministeriale in corso di emanazione.

IRAP
(Art. 5 del D.D.L. Stabilità 2015)

Ai fini IRAP, si segnalano le seguenti novità:

  • dal 2015 viene prevista la deducibilità integrale dall’IRAP del costo del lavoro per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, eccedente le deduzioni già previste (c.d. cuneo fiscale); tuttavia
  • viene eliminata la riduzione delle aliquote IRAP ‒ dal 3,9% al 3,5% in via ordinaria, e dal 4,65% al 4,20% per le banche ‒ che si sarebbe dovuta applicare per la prima volta a decorrere dall’anno 2014.

Fondi pensione
(Art. 44, da commi 1 a 5 del D.D.L. Stabilità 2015)

Il D.D.L. Stabilità innalza le aliquote agevolate riservate a talune specifiche forme di investimento finanziario con finalità previdenziali. In particolare per:

  • i fondi pensione, l’aliquota, originariamente dell’11% (già aumentata all’11,5% nel 2014), passa al 20% dal 2015;
  • i redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR, l’aliquota dell’11% passa al 17% per le rivalutazioni maturate dal 1° gennaio 2015.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
(Art. 44, comma 6 del D.D.L. Stabilità 2015)

Il D.D.L. Stabilità 2015 consente nuovamente di affrancare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili ed agricoli) posseduti al di fuori del regime d’impresa da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

La norma consente ai contribuenti che detengono alla data del 1 gennaio 2015 partecipazioni non quotate e terreni, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

L’applicazione della procedura di affrancamento è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:

  • 2 per cento del valore risultante da perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante da perizia, per le partecipazioni qualificate e i terreni.

Tassazione enti non commerciali
(Art. 44, comma 26 del D.D.L. Stabilità 2015)

Il trattamento fiscale agevolato che caratterizzava gli enti non commerciali (comprese le fondazioni bancarie e i trust) subisce un netto ridimensionamento. Infatti, sui dividendi messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 la percentuale di esclusione da tassazione sarà ridotta dall’attuale 95% al 22,26%, attuando così una tendenziale assimilazione alla tassazione a cui sono assoggettate le persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate (pari al 21,378% e corrispondente al 27,5% della quota imponibile del 77,74%).

Occorrerebbe svolgere talune riflessioni con riferimento ai trust “trasparenti” (di cui all’art. 73 del T.U.I.R.), in cui i redditi conseguiti sono imputati per trasparenza ai beneficiari individuati del trust medesimo.In tal caso, la tassazione in capo al beneficiario potrebbe raggiungere la misura pari al 33,42% (corrispondente al 43% del 77,74%).

Assicurazioni sulla vita – Abrogazione dell’esenzione della tassazione ai fini IRPEF della componente finanziaria in caso morte
(Art. 44, commi 28 e 29 del D.D.L. Stabilità 2015)

Per i contratti assicurativi sulla vita, il D.D.L. Stabilità 2015 attenua la previsione di esenzione dall’IRPEF, tradizionalmente esistente, in favore del capitale corrisposto in caso di premorienza della persona assicurata.

Viene infatti previsto che – per i proventi corrisposti dall’1 gennaio 2015 – l’esenzione IRPEF riguardi esclusivamente il capitale percepito in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

Come evidenziato dall’ANIA (nell’audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato), ne dovrebbe discendere che:

  • per le polizze “temporanee caso morte” (che coprono esclusivamente il rischio di premorienza), il regime di esenzione IRPEF rimane inalterato;
  • per le polizze di ramo I e ramo III caratterizzate anche da contenuto finanziario, in caso di premorienza dell’assicurato l’esenzione IRPEF permane limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della polizza sarà, invece, tassata al 26% con le regole ordinariamente applicabili.

Costi “black list
(Art. 44, comma 40 del D.D.L. Stabilità 2015)

Ai fini dell’applicazione del regine di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi effettuate tra imprese residenti e imprese fiscalmente domiciliate in regimi fiscali privilegiati (ex art. 110, comma 10 del TUIR), verrà modificata la c.d. “black list”, che farà ora esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (e non anche al livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello vigente in Italia).

Nuovo “ravvedimento operoso”
(Art. 44, da commi 11 a 18 del D.D.L. Stabilità 2015)

Il D.D.L. Stabilità 2015 introduce infine delle norme che mirano ad un nuovo modello di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi.

È infatti prevista l’introduzione di nuove e avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi, volte a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributarie a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In quest’ottica viene radicalmente modificato e ampliato l’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) che, come noto, consente all’autore delle violazioni di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni sulle misure minime delle sanzioni.

Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, in mancanza, entro un anno dall’omissione o dall’errore) e potrà realizzarsi a prescindere che la violazione sia già stata contestata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Le uniche cause ostative all’applicazione del nuovo ravvedimento operoso sono costituite dalla notificazione formale:

  • di un atto di liquidazione; ovvero
  • di un atto di accertamento relativo ai tributi (comprese le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici e gli esiti del controllo formale delle dichiarazioni).

In particolare, sono previste le seguenti nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni:

  • riduzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • riduzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativo all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • riduzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

Viene peraltro previsto che, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini di accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa (o dalla regolarizzazione spontanea degli errori o omissioni).

Il nuovo istituto del “ravvedimento operoso” potrebbe, in taluni casi, costituire un’alternativa alla procedura c.d. Voluntary disclosure (attualmente in discussione al Senato – A.S. 1642).

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