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Effetti fiscali del recepimento in Italia della Direttiva AIFM: la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 2014

18 Settembre 2014

Stefano Massarotto e Giovanni Barbagelata, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Il decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 44, recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori dei fondi comuni di investimento alternativi (di seguito direttiva AIFM”).

Ai sensi delle nuove disposizioni, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che si conformeranno alla direttiva AIFM potranno, fra l’altro, istituire, gestire e/o commercializzare FIA in tutta l’Unione Europea mediante il “passaporto del gestore”, in regime di libera prestazione di servizi (LPS), senza quindi dover costituire una sede fissa nel paese di istituzione del fondo.

Il recepimento della direttiva AIFM ha inoltre introdotto nel nostro ordinamento la figura della società di investimento a capitale fisso (SICAF); tra gli OICR di diritto italiano sono ora presenti infatti, oltre i fondi comuni di investimento e le SICAV, anche le SICAF, definite dall’articolo 1 comma 1, lett. i-bis del T.U.F. come “OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”, di cui è riservato per legge ai sensi dell’art. 32-quater, comma 1, T.U.F. l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Ciò premesso, il presente contributo è volto ad evidenziare in termini del tutto generali, i principali impatti fiscali derivanti dal recepimento in Italia della Direttiva AIFM, anche in relazione ai primi chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella circolare 21/E del 10 luglio 2014.

2. La residenza fiscale degli OICR

Occorre innanzitutto rammentare che fino al 30 giugno 2011 la Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (che recava la disciplina di armonizzazione comunitaria in materia di OICVM) si applicava nei confronti degli OICVM “situati” nel territorio dello Stato membro in cui si trovava la sede legale ed amministrativa della SGR (ossia lo Stato membro che doveva concedere l’autorizzazione ad operare tanto alla SGR quanto all’OICVM).

Per effetto dell’introduzione del “passaporto”, la successiva Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (c.d. UCITS IV) invece, si applica nei confronti dell’OICVM “stabilito” nello Stato membro ove lo stesso risulta essere stato autorizzato (il cosiddetto Stato membro di origine dellOICVM, ossia il luogo di istituzione).

Principi di tenore analogo a quelli contenuti nella Direttiva UCITS IV sono rinvenibili nella Direttiva AIFM, in cui i fondi di investimento alternativi (FIA) si considerano “stabiliti” nello Stato membro in cui sono autorizzati.

L’evoluzione del criterio di collegamento con il territorio appena menzionato sembra essere stata recepita anche nell’ordinamento tributario. L’articolo 73 comma 3, secondo periodo del T.U.I.R., a decorrere dalle modifiche introdotte dall’articolo 96, comma 1, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, individua infatti tra i soggetti passivi dell’IRES residenti in Italia, anche gli OICR istituiti in Italia (ovvero gli OICR che sono stati autorizzati ad operare dalle Autorità di vigilanza italiane)1 a prescindere dal luogo di direzione effettiva dell’organismo ovvero dal luogo di stabilimento del soggetto gestore (che per effetto del passaporto del gestore potrebbe essere situato al di fuori del territorio dello Stato). Tali organismi sono poi annoverati, ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c), del T.U.I.R., tra gli enti non commerciali residenti esenti da imposizione qualora sussistano forme di vigilanza prudenziale in capo all’OICR ovvero alla SGR.

La circolare 21/E del 2014, in proposito, ha precisato che:

– il principio in base al quale deve essere individuata la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di istituzione dell’OICR, indipendentemente dal luogo di stabilimento del gestore;

– qualora una SGR residente in un altro Stato membro, istituisca e/o gestisca un OICR italiano sulla base del c.d. passaporto del gestore, questo non implica di per sé la sussistenza in Italia di una stabile organizzazione di tale SGR estera.

3. Il passaporto del gestore e gli obblighi di sostituzione di imposta

La circolare 21/E del 2014 fornisce istruzioni a commento degli obblighi di sostituzione di imposta in caso di utilizzo di “passaporto del gestore”.

L’articolo 26 quinquies, comma 6-bis, del D.P.R. 600/1973 stabilisce infatti che nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta sui proventi dell’OICR è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale.

Ai sensi dell’articolo 10-ter comma 2 – ter della legge n. 77 del 1983 specularmente, nel caso di SGR italiana che istituisce e gestisce all’estero OICR, la ritenuta di ingresso sui proventi è applicata direttamente dalla società italiana operante all’estero con il passaporto europeo.

In entrambi i casi, qualora vi sia cessione di quote o azioni, le norme prevedono che la ritenuta venga applicata da parte dei soggetti residenti incaricati della negoziazione, che possono coincidere o meno con la SGR.

Inoltre, per le quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato (ex art. 80 T.U.F.), il sostituto di imposta è, in linea generale, il soggetto presso il quale le azioni sono state depositate.

Nel caso in cui una società di gestione estera operi nello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione, la ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR dalla stessa istituiti in Italia deve essere applicata dalla stabile organizzazione ivi situata2.

4. Le nuove regole di determinazione della base imponibile

Le modifiche apportate agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-ter della legge n. 77 del 1983 semplificano inoltre le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri.

Si prevedeinfatti che il reddito di capitale sia determinato quale differenza tra il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni ed il loro costo medio ponderato3, eliminando pertanto il previgente riferimento al valore “risultante dai prospetti periodici”4.

Non vi sono di fatto cambiamenti sostanziali nella disciplina degli OICR di tipo aperto non quotati, per i quali il valore “effettivo” ed il costo medio ponderato coincidono di regola con quelli risultanti dai prospetti periodici, (salvo il caso non frequente, di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario tramite negoziazione privata).

Per gli OICR quotati (ad esempio ETF), e per i fondi mobiliari chiusi, rileveranno, invece, il valore di rimborso, liquidazione o cessione ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.

Non sono state oggetto di modifica, al contrario, le disposizioni che riguardano le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67, comma 1, lett. c-ter) e 1-quater, T.U.I.R.) derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri, determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dall’investitore, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali ad esempio le commissioni), al netto dei redditi di capitale maturati ma non riscossi (determinati con le nuove regole).

Da precisare inoltre che, in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni di un OICR, la differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo medio ponderato delle quote o azioni potrebbe determinare sia un risultato positivo che negativo.

Nel primo caso tale ammontare non genererà mai una plusvalenza bensì un reddito di capitale (con l’unica eccezione degli OICR immobiliari in caso di cessione delle rispettive quote). Nella seconda ipotesi, al contrario, l’importo determinerà in ogni caso una minusvalenza.

Si precisa che, in caso opzione per il regime “dichiarativo” ex art. 5 D.lgs. n. 461/1997 (atteso che per le quote d’OICR il regime “naturale” è quello amministrato), le plusvalenze/minusvalenze sono tuttora determinate assumendo il LIFO quale criterio per l’individuazione del costo. Ciò comporta ancora la possibilità di realizzare redditi diversi in caso di risultato positivo anziché redditi di capitale.

L’Amministrazione finanziaria ha infine chiarito sia nella Circolare 19/E del 2014 che nella Circolare 21/E del 2014 che le nuove disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all’adeguamento civilistico disposto dai regolamenti di attuazione del T.U.F. in corso di emanazione5. In ogni caso sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che nel frattempo abbiano applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle nuove disposizioni fiscali.

5. La nuova aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria

Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, hanno modificato il livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, prevedendo l’aumento, dal 20 al 26 per cento dell’aliquota relativa alla tassazione sui proventi (art. 44 T.U.I.R) divenuti esigibilie sulle plusvalenze (art. 67 T.U.I.R.) realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014. Resta ferma l’applicazione della più mite aliquota del 12,5 per cento sui proventi derivanti dall’investimento titoli pubblici italiani ovvero obbligazioni emesse da stati white list.

In relazione alla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio, il comma 12, dell’articolo 3, del D.L. n. 66/2014, prevede che sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g) del T.U.I.R. e sui redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1, lett. c-ter, del T.U.I.R. si applichi l’aliquota del 26 per cento sui proventi di ogni genere realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In tal senso detti proventi si considerano realizzati alla data di regolamento dell’operazione.

Con riferimento ai redditi di capitale, oggetto di distribuzione periodica, la Circolare n. 19/E del 2014 precisa che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza dovrebbe applicarsi la regola generale dell’esigibilità, e pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione a decorrere dal 1 luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione.

Il medesimo comma 12 dell’articolo 3 contiene il regime transitorio del D.L. n. 66/2014 previsto per i proventi (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 ma riferibili ad importi maturati fino alla data del 30 giugno 2014 per cui continua ad applicarsi l’aliquota del 20 per cento.

Sul punto la circolare 19/E del 2014 ha precisato che ai fini del riconoscimento dell’aliquota del 20 per cento occorre verificare la riconducibilità dei proventi al numero delle quote/azioni possedute alla data del 30 giugno 2014 (c.d. “zainetti”) e, in caso di successive sottoscrizioni o acquisti, deve essere utilizzato il criterio FIFO.

6. Abrogazione della ritenuta sui redditi delle attività estere e quadro RW

La disciplina sul monitoraggio fiscale, dopo le modifiche apportate con la Legge n. 97 del 2013 (c.d. “Legge Europea 2013”), è stata ulteriormente modificata con l’art. 4 del D.L. n. 66/2014.

Il quadro normativo in vigore attualmente si caratterizza di significative variazioni in relazione agli adempimenti previsti sia per i contribuenti che per gli intermediari.

A tal riguardo sono rilevanti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 2014 in riferimento agli effetti di tali norme ai fini dell’esonero dagli obblighi di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari. Tali chiarimenti sono stati estesi anche agli OICR dalla circolare 21/E del 2014.

1

Cfr. Circolare 2/E del 2012 par. 2 e Circolare 11/E del 2012, par. 8 e 8.1.

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2

Cfr. Circolare n. 19/E del 2013.

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3

In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante; in mancanza, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. Cfr. circolare n. 21/E del 2014, p. 16.

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4

NAV al momento di sottoscrizione/acquisto.

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5

Oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Consob e dalla Banca d’Italia in data 26 giugno 2014.

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