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FATCA: primi passi verso il recepimento della normativa in Italia

30 Aprile 2014

Dott. Silvio Genito e Dott. Domenico Dell’Orletta, Zulli Tabanelli e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Il Dipartimento delle finanze ha avviato lo scorso 23 aprile una procedura di consultazione pubblica sullo schema di decreto di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America ed il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché i soggetti interessati possano inviare contributi ed osservazioni entro l’8 maggio 2014.

Lo schema di decreto segue l’accordo intergovernativo (inter governmental agreement, IGA) che gli Stati Uniti hanno sottoscritto con l’Italia ai fini dell’attuazione del FATCA, lo scorso 20 gennaio 2014.

L’IGA emanato ai sensi dell’articolo 26 del trattato Italia-USA per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ha determinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria italiana di trasmettere all’Amministrazione finanziaria americana (Internal Revenue Services, IRS) informazioni di carattere fiscale riguardanti soggetti americani e rilevanti ai fini della normativa FATCA. Tale scambio che riguarderà anche soggetti italiani, avverrà in modo automatico senza che sia necessaria alcuna richiesta1.

Lintroduzione della normativa FATCA

La normativa FATCA è stata introdotta dal Congresso degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 quale disposizione antielusiva la cui finalità è quella di colpire i soggetti di origine statunitense che si avvalgono di veicoli esteri al fine di occultare i propri redditi al fisco americano.

Gli USA hanno pertanto elaborato una legge indirizzata, non già agli stessi contribuenti, ma agli istituti finanziari esteri che gestiscono i loro conti o rapporti in modo diretto o indiretto, e tra questi: banche, assicurazioni vita, fondi d’investimento, sgr, fondazioni, ecc.

L’adesione alla normativa FATCA comportava originariamente:

  • la stipula di un contratto di diritto privato con l’IRS ai sensi del quale gli enti creditizi e finanziari non statunitensi si sarebbero impegnati ad identificare nell’ambito della propria clientela i titolari di conti aventi cittadinanza o residenza fiscale negli USA;
  • la successiva trasmissione all’IRS, da parte dei suddetti enti, di una serie di dati anagrafici e finanziari relativi alla propria clientela statunitense;
  • l’applicazione di un’imposta del 30% su ogni forma di pagamento di origine americana corrisposta ad un ente creditizio e finanziario che non avesse assolto i menzionati adempimenti.

La normativa FATCA aveva tuttavia sollevato perplessità sulla circostanza che le istituzioni finanziarie avrebbero potuto essere in grado di soddisfare gli obblighi dichiarativi previsti, nonché sulla possibilità di chiudere i conti correnti a causa di vincoli legali.

Al fine di semplificare gli adempimenti e minimizzare i costi di implementazione da parte delle istituzioni finanziarie, in data 8 febbraio 2012, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, con il comune obiettivo di intensificare la lotta all’evasione fiscale internazionale e di adottare un approccio intergovernativo finalizzato all’applicazione del FATCA, hanno definito un Modello di Accordo Intergovernativo al fine di scambiare su base automatica, ai sensi delle vigenti Convezioni contro le doppie imposizioni, in entrambe le direzioni (da e verso gli Stati Uniti), determinate informazioni che le istituzioni finanziarie forniranno alle rispettive autorità fiscali.

Lo schema di Accordo ha comportato una semplificazione degli adempimenti gravanti sulle istituzioni finanziarie situate negli Stati aderenti all’Accordo:

  • eliminazione dell’obbligo di stipulare singoli contratti con l’IRS, a condizione che ciascuna istituzione finanziaria estera sia registrata presso l’IRS;
  • comunicazione delle informazioni rilevanti direttamente alle rispettive Autorità fiscali che provvederanno, a loro volta, allo scambio automatico sulla base dei trattati fiscali bilaterali o degli accordi per lo scambio di informazioni esistenti con gli Stati Uniti;
  • eliminazione della ritenuta statunitense ai sensi della normativa FATCA sui pagamenti alle istituzioni finanziarie stabilite in paesi aderenti all’accordo;
  • identificazione di specifiche categorie di istituzioni finanziarie estere che per la loro attività presentano un rischio limitato in quanto di regola vi è un’altra istituzione finanziaria che già dovrà trasmettere le informazioni relative ai loro clienti (deemed compliant).

Lo schema di decreto

A seguito della firma dell’Accordo intergovernativo e dell’accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti del 10 gennaio 2014, come detto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato uno schema di decreto sul proprio sito al fine di permettere ai soggetti interessati di proporre contributi e osservazioni entro l’8 maggio 2014. Tale breve termine è coerente con l’imminente scadenza del prossimo 1° luglio entro la quale dovranno essere avviate tutte le procedure da parte degli enti creditizi e finanziari per identificare la clientela all’apertura di nuovi rapporti. Gli operatori dovranno infatti:

  • registrarsi presso il portale dell’IRS entro il 30 novembre 2014 al fine di evitare la ritenuta del 30% che sarà operata dai sostituti d’imposta nei confronti dei soggetti non inclusi nella lista di intermediari adempienti che verrà predisposta dall’IRS;
  • identificare dal 1° luglio 2014 i clienti che apriranno un nuovo rapporto secondo i principi previsti dal FATCA;
  • analizzare e classificare entro il 30 giugno 2015 i rapporti attivi antecedenti il 1° luglio 2014 (tale scadenza è posticipata al 30 giugno 2016 nel caso di controvalori superiori al milione di dollari);
  • inviare entro il 30 aprile 2015 i rapporti detenuti da soggetti statunitensi nel 2014.

Il decreto definisce i profili soggettivi e oggettivi del FATCA che coinvolgerà un’ampia platea di operatori del mercato finanziario quali: banche, sim, sgr, assicurazioni che operano nei rami vita, Poste italiane (limitatamente alle attività di BancoPosta), organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, fondi pensione, enti di previdenza obbligatoria e complementare (individuati dal decreto legislativo 252/2005), istituti di moneta elettronica e di pagamento (previsti dagli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico bancario), società di cartolarizzazione stabilite dalla legge 130/1999, trust (nel caso in cui il trustee sia un’istituzione finanziaria e almeno uno tra il trust e il trustee sia residente in Italia), stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere e società emittenti carte di credito.

Secondo lo schema di decreto attuativo, resterebbero esclusi dalla disciplina FATCA:

  • i conti correnti di persone fisiche statunitensi che al 30 giugno 2014 presentano un saldo inferiore a 50 mila dollari (a condizione che non venga superata tale soglia al 31 dicembre degli anni successivi);
  • i conti deposito ed assimilati fino a 50 mila dollari, le polizze di capitalizzazione ed i contratti di rendita fino a 250 mila dollari (le banche potranno disapplicare tali soglie anche per specifiche categorie di conti).

Al fine di agevolare alcuni operatori del mercato finanziario e semplificarne i relativi oneri, lo schema di decreto esclude dalla disciplina alcuni organismi di investimento collettivo e fondi pensione, alcune società emittenti di carte di credito italiane nonché determinati veicoli di cartolarizzazione italianie istituzioni finanziarie locali che rispettino certe condizioni.

Il decreto chiarisce altresì i dati oggetto di segnalazione e gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte delle istituzioni finanziarie. In particolare, si stabilisce:

  • l’identificazione della propria clientela, attraverso una analisi differenziata per i conti di persone fisiche e persone giuridiche, con livello di approfondimento maggiore per i rapporti aperti dopo il 30 giugno 2014;
  • che per i conti detenuti da persone fisiche con saldo o valore, al 30 giugno 2014, superiore a 50 mila dollari ed inferiore o uguale a 1 milione di dollari, la banca o l’intermediario italiano dovrà verificare, entro il 30 giugno 2016, le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti potenzialmente statunitensi (“U.S. Indicia”): status di cittadino o residente americano del titolare del conto, luogo di nascita negli USA del titolare del conto, indirizzo di residenza o indirizzo postale in Usa, numero di telefono statunitense, procura o potestà di firma conferita a un soggetto con indirizzo Usa, e ordine di bonifico su conto americano;
  • che per i conti aventi un saldo superiore a 1 milione di dollari, la banca o l’intermediario italiano dovranno procedere a una verifica cartacea di prove documentali relative ai cinque anni precedenti.


In linea con le norme di implementazione adottate nel Regno Unito, lo schema di decreto stabilisce la possibilità di adottare procedure alternative di identificazione rispetto a quelle ordinarie per determinare lo status dei titolari dei conti preesistenti. In particolare, è stabilita la possibilità di utilizzare sistemi standardizzati di codificazione industriale utilizzati per finalità diverse da quelle fiscali, allo scopo di classificare i titolari del conto o del rapporto in base alla tipologia di attività esercitata.

Chiarimenti sulla normativa FATCA sono riportati nella circolare ABI n. 1 del 14 gennaio 2014, nella circolare di Assofiduciaria n. 17 del 6 marzo 2014, nonché nelle istruzioni particolarmente dettagliate (seppur circostanziate all’Accordo tra Regno Unito e USA) emesse e periodicamente aggiornate dall’autorità fiscale inglese (HM Revenue & Customs).

FATCA e common reporting standard

I sistemi che le banche e gli intermediari finanziari italiani stanno implementando per adempiere alla reportistica del FATCA potranno essere di ausilio alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute dall’OCSE che estenderà di fatto, a partire dal luglio 2015, l’obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera alle rispettive autorità di competenza.

Lo scorso 19 marzo, 44 Paesi cosiddetti “early adopters” hanno infatti assunto l’impegno di implementare, secondo un preciso calendario, il nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, il cosiddetto Common Reporting Standard (CRS), approvato dall’OCSE alla fine del gennaio scorso.

Il CRS stabilisce le informazioni fiscali che potranno essere oggetto di scambio, le modalità e le tempistiche. In particolare, le Amministrazioni fiscali degli Stati membri saranno tenute ad acquisire dagli intermediari finanziari le informazioni sulle attività finanziarie dei non residenti ed a scambiarle in modo automatico con quelle degli altri Stati con cadenza annuale.

Pertanto, a seguito dell’applicazione del FATCA, gli intermediari italiani potrebbero essere chiamati ad inviare all’Agenzia delle entrate dati anagrafici e finanziari su tutti i conti che a seguito di procedura di verifica risultino detenuti da un soggetto residente in altro stato membro.

 

1

Anche se l’articolo 10 dell’IGA prevedeva che l’accordo sarebbe stato operativo dopo la comunicazione da parte dell’Italia agli Stati Uniti di aver completato tutte le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’IGA, l’Italia era già da mesi iscritta nell’elenco del sito web del Dipartimento del Tesoro americano comportante l’equiparazione tra giurisdizioni dove l’IGA era già in vigore e quelle dove l’accordo era stato sottoscritto ma non ancora attuato (avviso 43/2013 dell’IRS).


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