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Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 – Deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

21 Novembre 2013

Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione – La Risoluzione 76/E

Con la recente Risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 (la “Risoluzione 76/E”)1 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla deducibilità dell’imposta di bollo2 – dal risultato maturato dalla gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% – dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (il “D.Lgs. n. 461/1997”).

L’interesse che scaturisce dalla predetta Risoluzione 76/E deriva dall’ormai annosa questione circa la corretta individuazione degli oneri e delle commissioni – relative al patrimonio gestito – deducibili dal risultato maturato dalla gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%.

Proprio nell’esercizio di tale attività interpretativa si colloca la Risoluzione 76/E.

Nello specifico, con la Risoluzione 76/E oggetto di commento, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver fornito una dettagliata ricostruzione delle differenze esistenti tra i diversi regimi fiscali di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria – regimi di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997: del c.d. regime della dichiarazione (art. 5), del risparmio amministrato (art. 6) e del risparmio gestito (art. 7) – e sugli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva del 20%, esamina le diverse fattispecie cui risulta applicabile l’imposta di bollo di cui all’art. 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/72, concludendo per la deducibilità della stessa nel rispetto del principio di inerenza.

Per meglio comprendere la portata della Risoluzione 76/E, appare opportuno ripercorrere preliminarmente il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria susseguente all’emanazione del citato D.Lgs. n. 461/97 nonché ricordare i chiarimenti offerti dall’Amministrazione finanziaria avuto riguardo agli oneri e alle commissioni deducibili dal valore del patrimonio gestito prima dell’emanazione della Risoluzione 76/E.

2. Il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria (cenni)

Il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria – come riformato dal già citato D.Lgs. n. 461/97 – prevede l’assoggettamento di tali redditi ad un prelievo c.d. sostitutivo secondo tre regimi specifici, alternativi tra loro:

  • il regime ordinario della dichiarazione dei redditi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/97 in base al quale la tassazione dei redditi di natura finanziaria, individuati all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies) del d.P.R. n. 917/86 (il “Tuir”), avviene al momento del realizzo con l’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva da parte del contribuente in sede, appunto, di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
  • il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 – caratterizzato dalla funzione precipua di conservazione del patrimonio, dalla indisponibilità dello stesso in capo all’amministratore e dalla necessità di quest’ultimo di ottenere specifici ordini di investimento e disinvestimento da parte del risparmiatore prima di poter operare – in cui il reddito derivante dall’operazioni effettuate dall’amministratore viene tassato, con un imposta sostitutiva del 20%, al momento del realizzo della plusvalenza con un prelievo operato direttamente dall’intermediario presso cui i titoli sono in custodia e/o deposito;
  • il regime del risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 – in cui il gestore gode di un certo margine di discrezionalità nelle scelte di investimento e disinvestimento, pur nell’ambito di un mandato ricevuto dal risparmiatore, nell’obiettivo della massimizzazione del profitto a vantaggio di quest’ultimo – basato sul principio della tassazione sul reddito maturato quale risultato complessivo di gestione, a prescindere dall’effettivo incasso della plusvalenza da parte del risparmiatore (con la possibilità di procedere alla compensazione tra componenti positivi, redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi, e negativi, minusvalenze e spese).

Con riferimento alla determinazione del risultato netto della gestione quale base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva del 20%, la Risoluzione 76/E richiama i criteri di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 in base ai quali detto risultato è costituito «dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dellimposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito allinizio dellanno (…) aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nellanno,dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo» dedotte le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito.

3. La precedente prassi dellAmministrazione finanziaria e lapplicazione dellimposta di bollo

Con specifico riferimento agli oneri e alle commissioni deducibili dal valore del patrimonio gestito, l’Amministrazione finanziaria era già intervenuta con precedenti provvedimenti, fornendo dei chiarimenti ripresi dalla stessa Risoluzione 76/E. In particolare:

  • la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 secondo la quale, nel calcolo della base imponibile, occorre tener conto, a mero titolo esemplificativo,«della tassa sui contratti di borsa, delle commissioni di gestione, di quelle di negoziazione e delleventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni di gestione»;
  • la risoluzione 205/E del 3 novembre 2003 nella quale sono state riconosciute, quali spese deducibili in quanto funzionali al risparmio gestito, anche le spese di deposito, custodia e amministrazione relative ad un contratto stipulato con la banca depositaria (dunque, con un soggetto potenzialmente diverso dal gestore del risparmio).

4. La Risoluzione 76/E e la deducibilità dellimposta di bollo

Evidenziati gli oneri e le spese deducibili dal risultato della gestione, la Risoluzione 76/E distingue diverse ipotesi di applicazione dell’imposta di bollo – di cui all’art. 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/72 – sui rendiconti del servizio di gestione di portafogli, sulla base della qualificazione o meno del soggetto ricevente il rendiconto quale cliente ai sensi dell’art. 119 “Comunicazioni periodiche alla clientela” del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”):

  1. rendiconti inviati alla clientela soggetti all’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, del dPR 642/72, ovvero in misura proporzionale dell’1,5 per mille (con un minimo di Euro 34,20 ed un massimo di Euro 4.500 se cliente diverso da persona fisica);
  2. rendiconti inviati a soggetti non rientranti nella clientela a cui risulta applicabile l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, del dPR 642/72, ovvero pari a Euro 2,00 se relativi ad accrediti o addebiti di importo superiore ad Euro 77,47.

Sull’applicazione dell’imposta di bollo, la Risoluzione 76/E, infine, ribadisce quanto affermato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 12 dicembre 2012 in merito all’esclusione dall’imposta di bollo sui rendiconti inviati dalla SGR al proprio cliente nel caso in cui questi abbia aperto direttamente presso un intermediario un contratto di deposito degli strumenti finanziari e abbia conferito alla SGR una delega alla movimentazione di tali strumenti finanziari (in tale ipotesi precisando l’assoggettamento ad imposta di bollo degli estratti di conto corrente e delle comunicazioni inviate dall’intermediario).

La ricostruzione effettuata dall’Amministrazione finanziaria si conclude con la conferma della deducibilità, dal risultato maturato della gestione, dell’imposta di bollo sui rendiconti relativi alle gestioni per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/07 in quanto «onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio».3

5. Conclusioni

Concludendo è possibile affermare che con la Risoluzione 76/E l’Amministrazione finanziaria:

  1. offre una ulteriore e puntuale distinzione tra il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito definendo le rispettive modalità di tassazione;
  2. fornisce degli utili chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’imposta di bollo sulla base della qualificazione o meno del soggetto ricevente il rendiconto (rientrante o meno nella definizione di cliente di cui al TUB);
  3. cristallizza il tema della deducibilità dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, sull’assunto che tale imposta rappresenta un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio;

contribuendo, in modo apprezzabile, a fare chiarezza su di un tema – la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria – particolarmente rilevante e oggetto di continua evoluzione.

1

Disponibile sul seguente sito web:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/novembre+2013+risoluzioni/risoluzione+n.76e+del+6+novembre+2013/risoluzione+76e.pdf

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2

Imposta di cui all’art. 13, commi da 2 a 2 ter della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 642/1972.

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3

Con la Risoluzione 76/E, l’Amministrazione finanziaria coglie l’occasione per chiarire l’indeducibilità dal risultato maturato di gestione dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, del D.L. 201/2011 assolta sulle attività finanziarie oggetto del c.d. scudo fiscale e dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 499, della Legge n. 228/2012.

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