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Nota a commento della sentenza di non luogo a procedere emessa in materia di “usura bancaria” da parte del giudice dell’udienza preliminare di Novara

26 Giugno 2013

Avv. Stefano Nicastro, Studio Nicastro, Avv. Emanuele Grippo, Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

La legge 108/96 ha radicalmente novellato la fisionomia del reato previsto dall’articolo 644 del Codice Penale. A seguito della rimodellazione dell’art. 644 c.p. operata dall’art. 2 legge 108/96, è infatti la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3)1.

La disposizione codicistica abbandonando, la doppia formulazione approfittamento – stato di bisogno del soggetto finanziato, configura la violazione in oggetto sulla base dello sconfinamento del cd. “tasso-soglia” individuato sulla base di un cd. elemento normativo.

Per effetto di tale scelta, il legislatore ha operato una precisa scelta di “campo”, ovvero, nel decidere di sanzionare il mero comportamento trasgressivo di una regola imposta – nell’ottica di un corretto comportamento degli operatori del mercato del credito – ha trasfigurato il reato in oggetto da norma di contrasto di condotte intrinsecamente illecite – si pensi al cd. “cravattaro” – a principio di regolamentazione di un attività pienamente lecita: l’attività bancaria o di intermediazione finanziaria.

In tale ottica, la disciplina di cui all’articolo 644 c.p., come correttamente individuato nella sentenza in commento, necessita di esser letta ed analizzata in un più ampio contesto di vigilanza normativa e regolamentare a cui banche e intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi di cuial titolo V del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993 (“Testo Unico Bancario”) sono soggetti, nonché in considerazione del ruolo – ad oggi imprescindibile – della Banca d’Italia nel sistema di determinazione del tasso effettivo globale medio e, di conseguenza, del tasso-soglia rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 644 del Codice Penale.

Come infatti noto, Banca d’Italia emana apposite “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, a cui banche e intermediari finanziari si attengono nella rilevazione interna del tasso effettivo globale (TEG) praticato nelle singole operazioni. Tale TEG è oggetto poi di specifica segnalazione allo stesso organo di vigilanza. Risulta inoltre quasi superfluo ricordare come banche e intermediari debbano strutturare la propria attività in osservanza delle disposizioni emanate dalle rispettive autorità di vigilanza, mantenendo con le stesse un rapporto continuativo, caratterizzato da una serie di poteri ordinatori e sanzionatori.

Nella sentenza in oggetto, il legale rappresentante di una società finanziaria ed il “dealer”, che aveva fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio, vengono rinviati a giudizio, in quanto, secondo quanto sostenuto dal ragionamento dalla magistratura requirente, nel contratto, ai fine del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), erano state escluse le spese derivanti da assicurazioni e garanzie.

In sintesi, per l’ipotesi accusatoria, “dovrebbero essere disapplicati i decreti ministeriali e le incorporate istruzioni della Banca d’Italia”, poiché detti documenti avrebbero escluso dal computo del tasso di finanziamento, le sopracitate spese per l’assicurazione obbligatoria, che, se incluse, avrebbero fatto aumentare il tasso soglia oltre il limite legale, in violazione di quanto disposto dell’art. 644, comma IV, c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titoloe delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

La pronuncia qui annotata offre importanti spunti di riflessione non limitandosi a rilevare l’insussistenza di usura per mancanza dell’elemento soggettivo, ma intervenendo con chiarezza nel rapporto che viene a instaurarsi tra Autorità di Vigilanza e cliente nel più ampio sistema di rilevazione del tasso-soglia, evidenziando gli effetti che ne deriverebbero – in termini di certezza della fattispecie penale – qualora si decida di non tenere in debita considerazione la normativa secondarie e le istruzioni volte alla rilevazione del TEGM.

In tal senso la decisione in commento sembrerebbe prendere le distanze da precedenti orientamenti giurisprudenziali che in relazione all’individuazione dell’elemento oggettivo del reato di usura, hanno rilevato come la Banca d’Italia assolve alla limitata funzione di fornire dati statistici al Ministero del Tesoro. Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Novara, quale incipit del proprio argomentare, ritiene pertinente precisare che, nel caso in oggetto, gli imputati – rectius la società finanziaria – abbiano adeguato il contratto in essere al calcolo degli interessi come risultante dai decreti ministeriali e dalle Istruzioni di Banca d’Italia e, in ottemperanza a tali indicazione, ha provveduto a considerare la spese connesse ad assicurazioni obbligatorie come non collegate all’erogazione del credito.

Come osservato dal Giudice l’asserita necessaria disapplicazione della normativa secondaria si configurebbe come operazione alquanto discutibile, in quanto, una volta disapplicate le norme secondarie sopra richiamate – come richiamato nelle osservazioni difensive –, la norma penale “rimarrebbe inoperante, in quanto la fattispecie penale sarebbe priva di integrazione normativa, a meno di riempirla (integrarla), per via giudiziale, attraverso la valutazione del tasso effettivo globale medio, praticato dal sistema bancario, finendo inevitabilmente per risultare (oltre che complessa), opinabile.”

A detta del Giudice, infatti, per la valutazione del valore usurario del tasso di interesse, la legge in vigore rinvia alla normativa secondaria, proprio al fine di stabilire un criterio oggettivo, che, venuto meno, renderebbe ogni ulteriore ipotesi priva di oggettività e, quindi, in ultimo, priverebbe la fattispecie legale del necessario ed imprescindibile requisito della determinatezza.

Conseguentemente, nel momento in cui, come riscontrato dal Giudice, gli imputati per la determinazione del tasso di interesse si siano conformati alle istruzioni degli organi amministrativi, riesce viepiù difficile, poter sostenere la di essi penale responsabilità.

Al contrario di quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa, il Giudice, nella decisione in oggetto, ha convenuto con la difesa, come la scelta di uniformarsi alle Istruzioni, fosse stata intrapresa proprio al fine di rispettare la disciplina penale in materia di usura, aderendo agli adempimenti regolamentari cui gli intermediari finanziari sono soggetti, posta altresì la non secondaria circostanza che, come correttamente richiamato, in caso contrario, l’intermediario stesso potrebbe essere oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’Autorità preposta al controllo.

In definitiva, come richiamato da autorevole dottrina, non è dato comprendere come possa ascriversi la penale responsabilità per il reato di usura, perlomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, dell’esponente di un intermediario finanziario che abbia praticato un dato tasso d’interesse confidando nelle Istruzioni emanate dall’Autorità di Vigilanza vigenti alla data dei fatti.

 

 

1

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.


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